Porti e aeroporti - Opere pubbliche - Norme della Regione Toscana - Riserva alla Regione delle funzioni per la valutazione dell'idoneità tecnica dei progetti relativi alle opere realizzate nei porti di interesse regionale ivi compresi quelli relativi alle opere di grande infrastrutturazione portuale - Esclusione della richiesta obbligatoria del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici con riguardo ai progetti definitivi di opere portuali di competenza regionale, che siano finanziati per almeno il cinquanta per cento dallo Stato e che siano di importo superiore a venticinque milioni di euro - Violazione della normativa statale costituente principio fondamentale della materia "porti e aeroporti civili" - Illegittimità costituzionale in parte qua .
È costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1, lettera b), della legge della Regione Toscana 9 novembre 2009, n. 66, che attribuisce alla Regione la valutazione dell'idoneità tecnica dei progetti relativi alle opere realizzate nei porti di interesse regionale, ivi compresi i progetti relativi alle opere di grande infrastrutturazione portuale, nella parte in cui esclude la richiesta obbligatoria del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici con riguardo ai progetti definitivi di opere portuali di competenza regionale, che siano finanziati per almeno il cinquanta per cento dallo Stato e che siano di importo superiore a venticinque milioni di euro. Infatti, in base agli artt. 104 e 105 del d.lgs. 31 marzo 1998, 112 e 127 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, la richiesta obbligatoria del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici è esclusa solo con riguardo ai progetti definitivi di opere portuali di competenza regionale che non siano finanziati per almeno il cinquanta per cento dallo Stato, o che siano di importo non superiore a venticinque milioni di euro. Viceversa, per le altre ipotesi, il mantenimento del parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici costituisce principio fondamentale della materia «porti e aeroporti civili» che risulta violato, in parte qua, dalla norma impugnata.