Sentenza 314/2010 (ECLI:IT:COST:2010:314)
Massima numero 35001
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del
03/11/2010; Decisione del
03/11/2010
Deposito del 11/11/2010; Pubblicazione in G. U. 17/11/2010
Titolo
Porti e aeroporti - Opere pubbliche - Norme della Regione Toscana - Previsione che la struttura regionale competente debba esprimere parere obbligatorio e vincolante sull'idoneità tecnica delle previsioni contenute nel piano regolatore portuale, entro sessanta giorni dalla trasmissione del piano - Esclusione della richiesta obbligatoria del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici con riguardo ai progetti definitivi di opere portuali di competenza regionale, che siano finanziati per almeno il cinquanta per cento dallo Stato e che siano di importo superiore a venticinque milioni di euro - Violazione della normativa statale costituente principio fondamentale della materia "porti e aeroporti civili" - Illegittimità costituzionale in parte qua .
Porti e aeroporti - Opere pubbliche - Norme della Regione Toscana - Previsione che la struttura regionale competente debba esprimere parere obbligatorio e vincolante sull'idoneità tecnica delle previsioni contenute nel piano regolatore portuale, entro sessanta giorni dalla trasmissione del piano - Esclusione della richiesta obbligatoria del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici con riguardo ai progetti definitivi di opere portuali di competenza regionale, che siano finanziati per almeno il cinquanta per cento dallo Stato e che siano di importo superiore a venticinque milioni di euro - Violazione della normativa statale costituente principio fondamentale della materia "porti e aeroporti civili" - Illegittimità costituzionale in parte qua .
Testo
È costituzionalmente illegittimo l'art. 9, comma 3, della legge della Regione Toscana 9 novembre 2009, n. 66, il quale dispone che la struttura regionale competente esprime parere obbligatorio e vincolante sull'idoneità tecnica delle previsioni contenute nel piano regolatore portuale, entro sessanta giorni dalla trasmissione del piano, nella parte in cui esclude la richiesta obbligatoria del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici con riguardo ai progetti definitivi di opere portuali di competenza regionale, che siano finanziati per almeno il cinquanta per cento dallo Stato e che siano di importo superiore a venticinque milioni di euro. Infatti, in base agli artt. 104 e 105 del d.lgs. n. 112 del 1998 e 127 del d.lgs. n. 163 del 2006, la richiesta obbligatoria del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici è esclusa solo con riguardo ai progetti definitivi di opere portuali di competenza regionale che non siano finanziati per almeno il cinquanta per cento dallo Stato, o che siano di importo non superiore a venticinque milioni di euro. Viceversa, per le altre ipotesi, il mantenimento del parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici costituisce principio fondamentale della materia «porti e aeroporti civili» che risulta violato, in parte qua, dalla norma impugnata.
È costituzionalmente illegittimo l'art. 9, comma 3, della legge della Regione Toscana 9 novembre 2009, n. 66, il quale dispone che la struttura regionale competente esprime parere obbligatorio e vincolante sull'idoneità tecnica delle previsioni contenute nel piano regolatore portuale, entro sessanta giorni dalla trasmissione del piano, nella parte in cui esclude la richiesta obbligatoria del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici con riguardo ai progetti definitivi di opere portuali di competenza regionale, che siano finanziati per almeno il cinquanta per cento dallo Stato e che siano di importo superiore a venticinque milioni di euro. Infatti, in base agli artt. 104 e 105 del d.lgs. n. 112 del 1998 e 127 del d.lgs. n. 163 del 2006, la richiesta obbligatoria del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici è esclusa solo con riguardo ai progetti definitivi di opere portuali di competenza regionale che non siano finanziati per almeno il cinquanta per cento dallo Stato, o che siano di importo non superiore a venticinque milioni di euro. Viceversa, per le altre ipotesi, il mantenimento del parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici costituisce principio fondamentale della materia «porti e aeroporti civili» che risulta violato, in parte qua, dalla norma impugnata.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Toscana
09/11/2009
n. 66
art. 9
co.
legge della Regione Toscana
03/01/2005
n. 1
art. 47
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
legge 28/01/1994
n. 84
art. 4
legge 28/01/1994
n. 84
art. 5
decreto legislativo 31/03/1998
n. 112
art. 104
decreto legislativo 31/03/1998
n. 112
art. 105
decreto legislativo 12/04/2006
n. 163
art. 127
decreto del Presidente della Repubblica 27/04/2006
n. 204
art. 1
legge 18/06/2009
n. 69
art. 8
co. 6 bis