Sentenza 314/2010 (ECLI:IT:COST:2010:314)
Massima numero 35002
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  03/11/2010;  Decisione del  03/11/2010
Deposito del 11/11/2010; Pubblicazione in G. U. 17/11/2010
Massime associate alla pronuncia:  35000  35001


Titolo
Porti e aeroporti - Opere pubbliche - Norme della Regione Toscana - Previsione che tutti i progetti delle opere inerenti a porti di interesse regionale siano conformi al piano regolatore portuale e siano approvati dal comune di interesse, previa valutazione positiva dell'idoneità tecnica effettuata dalla struttura regionale competente - Esclusione della richiesta obbligatoria del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici con riguardo ai progetti definitivi di opere portuali di competenza regionale, che siano finanziati per almeno il cinquanta per cento dallo Stato e che siano di importo superiore a venticinque milioni di euro - Violazione della normativa statale costituente principio fondamentale della materia "porti e aeroporti civili" - Illegittimità costituzionale in parte qua .

Testo
È costituzionalmente illegittimo l'art. 10, comma 1, della legge della Regione Toscana 9 novembre 2009, n. 66, il quale stabilisce che tutti i progetti delle opere dei porti di interesse regionale sono conformi al piano regolatore portuale e sono approvati dal comune, previa valutazione positiva dell'idoneità tecnica effettuata dalla struttura regionale competente ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera b), della citata legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88, nella parte in cui esclude la richiesta obbligatoria del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici con riguardo ai progetti definitivi di opere portuali di competenza regionale, che siano finanziati per almeno il cinquanta per cento dallo Stato e che siano di importo superiore a venticinque milioni di euro. Infatti, in base agli artt. 104 e 105 del d.lgs. n. 112 del 1998 e 127 del d.lgs. n. 163 del 2006, la richiesta obbligatoria del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici è esclusa solo con riguardo ai progetti definitivi di opere portuali di competenza regionale che non siano finanziati per almeno il cinquanta per cento dallo Stato, o che siano di importo non superiore a venticinque milioni di euro. Viceversa, per le altre ipotesi, il mantenimento del parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici costituisce principio fondamentale della materia «porti e aeroporti civili» che risulta violato, in parte qua, dalla norma impugnata.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  09/11/2009  n. 66  art. 10  co. 

legge della Regione Toscana  03/01/2005  n. 1  art. 47  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

legge  28/01/1994  n. 84  art. 4  

legge  28/01/1994  n. 84  art. 5  

decreto legislativo  31/03/1998  n. 112  art. 104  

decreto legislativo  31/03/1998  n. 112  art. 105  

decreto legislativo  12/04/2006  n. 16  art. 127  

decreto del Presidente della Repubblica  27/04/2006  n. 204  art. 1  

legge  18/06/2009  n. 69  art. 8    co. 6  bis