Caccia - Norme della Regione Liguria - Esercizio venatorio nelle aree contigue dei parchi, nella forma di caccia controllata riservata ai cacciatori aventi diritto all'accesso negli Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori alpini su cui insiste l'area contigua naturale protetta - Estensione anche a soggetti non residenti nelle aree contigue - Eccezione di inammissibilità della questione per omessa sperimentazione di una lettura costituzionalmente orientata della disposizione censurata - Reiezione.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 18, della legge della Regione Liguria 1° luglio 1994, n. 29, impugnato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., nella parte in cui consente la caccia nelle aree contigue dei parchi anche a soggetti ivi non residenti, sono infondate le prospettazioni della difesa regionale, la quale lamenta il mancato esperimento, da parte del giudice a quo, di un'interpretazione conforme a Costituzione della disposizione censurata e, in particolare, l'omessa considerazione del mutamento del contesto normativo operato dalla legge n. 157 del 1992, ispirata al principio della "caccia programmata" al posto del precedente criterio della "caccia controllata" di cui alle leggi n. 968 del 1977 e n. 394 del 1991. Invero, l'oggetto delle leggi n. 394 del 1991, relativa alle aree protette, e n. 157 del 1992, relativa alla protezione della fauna e al prelievo venatorio, è diverso poiché la prima si occupa soltanto del prelievo venatorio nelle aree protette e nelle zone contigue e presenta, pertanto, carattere di specialità rispetto alla seconda. Inoltre, il tenore letterale della disposizione censurata non consente un'interpretazione conforme a Costituzione, vale a dire alla normativa statale interposta, che, per il criterio di specialità, è la legge n. 394 del 1991 e non, come affermato dalla difesa regionale, la legge n. 157 del 1992. Né può essere accolto il rilievo della Regione secondo cui l'art. 32 della legge n. 394 del 1991 non riguarderebbe le aree naturali protette regionali, ma solo quelle statali, dovendosi notare, in senso contrario, che l'art. 21, comma 1, lett. b), della legge n. 157 del 1992, richiamata dalla stessa difesa regionale quale normativa interposta, prevede espressamente l'applicazione dell'art. 32, comma 3, della legge n. 394 del 1991 ai parchi naturali regionali. Peraltro, lo stesso legislatore ligure ha esplicitamente riconosciuto l'applicabilità del citato art. 32 anche alle aree naturali protette regionali (art. 17, comma 3, della legge regionale n. 12 del 1995).