Caccia - Norme della Regione Liguria - Esercizio venatorio nelle aree contigue dei parchi, nella forma di caccia controllata riservata ai cacciatori aventi diritto all'accesso negli Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori alpini su cui insiste l'area contigua naturale protetta - Estensione anche a soggetti non residenti nelle aree contigue - Contrasto con la normativa, riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e di aree naturali protette, che abilita le regioni a disciplinare l'esercizio della caccia all'interno delle aree contigue soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua - Illegittimità costituzionale in parte qua .
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 25, comma 18, della legge della Regione Liguria 1° luglio 1994, n. 29, nella parte in cui consente la caccia nelle cosiddette aree contigue dei parchi anche a soggetti non residenti nelle aree medesime. Invero, i commi 5, 6, 8 e 9 dell'impugnato art. 25 della suddetta legge regionale ammettono, a vario titolo e sulla base di diversi presupposti, l'esercizio venatorio anche per soggetti che non siano residenti nei Comuni dell'area protetta o delle aree contigue, con ciò ponendosi in contrasto con l'art. 32, comma 3, della legge n. 394 del 1991, invocato dal rimettente quale norma interposta, ove è tassativamente stabilito che le regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia all'interno delle aree contigue esclusivamente nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua. Tale contrasto determina l'incostituzionalità della censurata disposizione regionale poiché, anche nella vigenza del nuovo Titolo V della Parte II della Costituzione che ha trasformato la competenza legislativa regionale in materia di caccia da concorrente a residuale, le norme della legge n. 394 del 1991 (già costituenti principi fondamentali in una materia di legislazione concorrente) conservano efficacia vincolante nei confronti della Regione, in quanto prescrivono standard minimi uniformi previsti dalla legislazione statale nell'esercizio della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente di cui all'invocato parametro costituzionale.
Nel senso che la Regione non può prevedere soglie inferiori di tutela dell'ambiente, pur potendo, nell'esercizio di una sua diversa potestà legislativa, disporne livelli maggiori che implicano logicamente il rispetto degli standard adeguati ed uniformi fissati nelle leggi statali, v. le citate sentenze n. 193/2010 e n. 61/2009.
Sul vincolo derivante alla potestà esclusiva delle Regioni a statuto speciale dalla normativa statale sulle aree protette, già sotto l'impero del precedente testo dell'art. 117 Cost., v. la citata sentenza n. 366/1992.
Sulla competenza legislativa piena dello Stato in materia di aree naturali protette, v., ex plurimis, le citate sentenze n. 272/2009, n. 387/2008, n. 108/2005 e n. 422/2002.