Caccia - Norme della Regione Liguria - Esercizio venatorio nelle aree contigue dei parchi, nella forma di caccia controllata riservata ai cacciatori aventi diritto all'accesso negli Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori alpini su cui insiste l'area contigua naturale protetta - Estensione anche a soggetti non residenti nelle aree contigue - Eccezione di inammissibilità della questione, proposta dalla ricorrente nel giudizio a quo in via subordinata rispetto alla domanda principale di accoglimento, per difetto di rilevanza - Reiezione.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 18, della legge della Regione Liguria 1° luglio 1994, n. 29, impugnato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., nella parte in cui consente la caccia nelle aree contigue dei parchi anche a soggetti ivi non residenti, deve essere disattesa la richiesta avanzata, in via subordinata rispetto alla domanda principale di accoglimento, dalla ricorrente nel giudizio a quo, tendente alla dichiarazione di inammissibilità della questione, in quanto il rimettente avrebbe dovuto applicare direttamente la norma statale interposta, anche alla luce della primarietà del valore della tutela dell'ambiente. Tale assunto è infondato, perché il rapporto tra norme regionali e norme statali interposte non può essere confuso con quello tra norme statali e norme comunitarie, che, come è noto, legittima il giudice comune a non applicare la norma interna contrastante con quella comunitaria ad efficacia diretta.