Ordinanza 317/2010 (ECLI:IT:COST:2010:317)
Massima numero 35024
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del
03/11/2010; Decisione del
03/11/2010
Deposito del 11/11/2010; Pubblicazione in G. U. 17/11/2010
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Procedimento per decreto - Decreto di citazione a giudizio emesso dal giudice per le indagini preliminari a seguito di opposizione al decreto penale di condanna - Mancata previsione, a pena di nullità, del previo invito all'opponente a presentarsi per rendere interrogatorio ai sensi dell'art. 375, comma 3, cod. proc. pen. - Asserita disparità di trattamento rispetto all'imputato nei cui confronti si procede nei modi ordinari, nonché violazione del diritto di difesa - Questione già dichiarata manifestamente infondata - Manifesta infondatezza.
Processo penale - Procedimento per decreto - Decreto di citazione a giudizio emesso dal giudice per le indagini preliminari a seguito di opposizione al decreto penale di condanna - Mancata previsione, a pena di nullità, del previo invito all'opponente a presentarsi per rendere interrogatorio ai sensi dell'art. 375, comma 3, cod. proc. pen. - Asserita disparità di trattamento rispetto all'imputato nei cui confronti si procede nei modi ordinari, nonché violazione del diritto di difesa - Questione già dichiarata manifestamente infondata - Manifesta infondatezza.
Testo
È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge 16 luglio 1997, n. 234, nella parte in cui non prevedono che, anche nel procedimento per decreto - analogamente a quanto stabilito per il procedimento ordinario - il decreto di citazione a giudizio, emesso dal giudice per le indagini preliminari in seguito ad opposizione a decreto penale di condanna, debba essere preceduto, a pena di nullità, dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio, ai sensi dell'art. 375, comma 3, cod. proc. pen.. Infatti, analoghe censure mosse alle disposizioni impugnate sono state già esaminate dalla Corte e decise con le ordinanze n. 458 e n. 325 del 1999, nel senso della manifesta infondatezza. La questione proposta dal remittente nel presente giudizio, peraltro, non esprime profili né argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati.
È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge 16 luglio 1997, n. 234, nella parte in cui non prevedono che, anche nel procedimento per decreto - analogamente a quanto stabilito per il procedimento ordinario - il decreto di citazione a giudizio, emesso dal giudice per le indagini preliminari in seguito ad opposizione a decreto penale di condanna, debba essere preceduto, a pena di nullità, dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio, ai sensi dell'art. 375, comma 3, cod. proc. pen.. Infatti, analoghe censure mosse alle disposizioni impugnate sono state già esaminate dalla Corte e decise con le ordinanze n. 458 e n. 325 del 1999, nel senso della manifesta infondatezza. La questione proposta dal remittente nel presente giudizio, peraltro, non esprime profili né argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati.
Per questioni analoghe, sollevate in rapporto ai medesimi parametri costituzionali v. ordinanze n. 458 e n. 325 del 1999, già citate nel testo.
Con riguardo a questioni affini, volte ad introdurre l'obbligo del previo interrogatorio, o dell'invito a renderlo, quale condizione di validità della richiesta del pubblico ministero di emissione del decreto penale di condanna, v. ordinanze n. 326 del 1999 e n. 432 del 1998.
Sulla manifesta infondatezza delle questioni aventi ad oggetto la legge 16 dicembre 1999, n. 479, di modifica della disciplina introdotta dalle norme censurate, v. ordinanze n. 131 e n. 32 del 2003; in argomento, altresì, ordinanze n. 8 del 2003 e n. 203 del 2002.
Atti oggetto del giudizio
legge
16/07/1997
n. 234
art. 2
co.
legge
16/07/1997
n. 234
art. 3
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte