Straniero - Reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Esclusione della rilevanza penale dell'indebito trattenimento dello straniero sul territorio dello Stato ove ricorra un giustificato motivo - Mancata previsione - Ritenuta ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla fattispecie criminosa di cui all'art. 14, comma 5- ter , del d.lgs. n. 286 del 1998, nonché asserita violazione del principio di colpevolezza - Carente descrizione della fattispecie, con conseguente difetto di rilevanza attuale della questione o impossibilità di compiere il relativo controllo - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui non esclude, per i casi in cui ricorra un giustificato motivo, la rilevanza penale dell'indebito trattenimento dello straniero sul territorio dello Stato. Infatti, nell'ordinanza di rimessione non è prospettata, neppure con riguardo a mere allegazioni difensive, alcuna circostanza che, nel caso di specie, potrebbe assumere rilievo quale giustificato motivo. Pertanto, la carenza di elementi potenzialmente giustificativi della condotta contestata, nella descrizione della fattispecie sottoposta a giudizio, priva la questione sollevata di attuale rilevanza, o comunque non consente il necessario controllo al riguardo. Né il carattere ipotetico della questione è escluso dalla pretesa inibizione di attività istruttorie pertinenti alle ragioni dell'indebito trattenimento, che avrebbero potuto essere almeno allegate, e che avrebbero assunto rilievo, del resto, anche a fini di quantificazione della pena da irrogare.