Straniero - Reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Ricorrenza di un giustificato motivo quale esimente della condotta sanzionata - Mancata previsione - Ritenuta ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla fattispecie criminosa di cui all'art. 14, comma 5- ter , del d.lgs. n. 286 del 1998, nonché asserita violazione del principio di colpevolezza - Assenza di riferimenti alla fattispecie concreta - Difetto di motivazione sulla rilevanza e sulle ragioni del denunciato contrasto con gli evocati parametri - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui non prevede la ricorrenza di un giustificato motivo quale esimente della condotta sanzionata. Infatti, ciascuno dei provvedimenti di rimessione è privo di qualsiasi riferimento alla fattispecie concreta e di una qualunque motivazione in punto di rilevanza, con conseguente preclusione della necessaria verifica circa l'influenza della questione di legittimità sulla decisione richiesta al giudice a quo. Inoltre, tutte le ordinanze difettano di motivazione adeguata quanto alle ragioni dell'ipotizzata violazione dell'art. 3 Cost. e del pur minimo cenno ai denunciati profili di contrasto tra la norma censurata e l'art. 27 Cost.