Straniero - Reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Esclusione della rilevanza penale dell'indebito trattenimento dello straniero sul territorio dello Stato ove ricorra il giustificato motivo di cui all'art. 14, comma 5- ter , del d.lgs. n. 286 del 1998 - Mancata previsione - Ritenuta ingiustificata disparità di trattamento, nonché asserita violazione dei principi di ragionevolezza e di personalità della responsabilità penale - Questione sollevata da giudice palesemente privo della competenza a condurre il procedimento principale - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui non esclude la rilevanza penale dell'indebito trattenimento dello straniero sul territorio dello Stato quando ricorra il giustificato motivo di cui all'art. 14, comma 5-ter, dello stesso d.lgs. n. 286 del 1998. La questione difetta di rilevanza, posta l'incompetenza per materia del rimettente Tribunale riguardo all'imputazione del reato previsto dalla norma censurata. La contestazione in udienza del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, attribuito alla cognizione del giudice di pace, non può essere giustificata in rapporto all'unica ipotesi di connessione che determina la competenza di un giudice superiore (art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 274 del 2000), cioè ipotizzando un concorso formale tra le fattispecie di reato contemplate dagli artt. 10-bis e 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998. Siffatta prospettazione, riferita ad accuse che riguardano un medesimo contegno omissivo, risulta del tutto inattendibile, dato il rapporto di sussidiarietà esistente tra i reati in esame, reso palese dalla clausola introduttiva che caratterizza la previsione dell'art. 10-bis («salvo che il fatto costituisca più grave reato»). Del resto, lo stesso rimettente, nel rilevare come il reato sussidiario di cui all'art. 10-bis debba essere apprezzato a seguito dell'assoluzione per il delitto di cui all'art. 14, comma 5-ter, descrive un rapporto alternativo e non certo una relazione concorsuale tra i due illeciti. In ogni caso, a prescindere dall'inesistenza originaria del fattore idoneo a radicare la competenza del Tribunale, è priva di fondamento la tesi d'una perpetuatio iurisdictionis, utile a conservare la competenza del giudice superiore pur dopo la decisione assolutoria concernente i reati muniti di vis actractiva nella fase iniziale del giudizio. Infatti, la disciplina ordinaria dell'incompetenza per eccesso (artt. 23, comma 2, e 521, comma 1, cod. proc. pen.) trova una deroga, per i reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace, nell'art. 48 del d.lgs. n. 274 del 2000, ove è stabilito che il giudicante, qualora in ogni stato e grado del processo constati che il reato perseguito appartiene alla competenza del giudice onorario, lo dichiara con sentenza ed ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero. Dunque, l'odierno rimettente non potrebbe deliberare circa il merito dell'attuale imputazione, e procedere in ipotesi ad una condanna pur nella ricorrenza di un giustificato motivo.
Per la manifesta inammissibilità di una questione di costituzionalità dell'art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998, dovuta al difetto di rilevanza per incompetenza per materia del rimettente, v. la citata ordinanza n. 252/2010.
Sulla manifesta inammissibilità, per irrilevanza, di questioni sollevate da giudici palesemente privi della competenza a condurre il procedimento principale, v. le citate ordinanze n. 82/2005 e n. 120/1993.