Ordinanza 318/2010 (ECLI:IT:COST:2010:318)
Massima numero 35011
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  03/11/2010;  Decisione del  03/11/2010
Deposito del 11/11/2010; Pubblicazione in G. U. 17/11/2010
Massime associate alla pronuncia:  35007  35008  35009  35010


Titolo
Straniero - Reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Omessa esclusione della rilevanza penale dell'indebito trattenimento dello straniero sul territorio dello Stato ove ricorra un giustificato motivo - Mancata previsione di un termine dilatorio per gli stranieri in condizione di soggiorno irregolare al momento di entrata in vigore della norma incriminatrice - Sentenza di non luogo a procedere nel caso di sopravvenuta espulsione amministrativa dello straniero indebitamente trattenutosi in Italia - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza e della finalità rieducativa della pena - Carente descrizione della fattispecie, con conseguente difetto di rilevanza attuale della questione o impossibilità di compiere il relativo controllo - Indeterminatezza del petitum - Richiesta di pronuncia additiva dai contenuti indefiniti e non costituzionalmente obbligati, incidente sulla discrezionalità del legislatore - Manifesta inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., in quanto non esclude, quando ricorra un giustificato motivo, la rilevanza penale dell'indebito trattenimento dello straniero sul territorio dello Stato; non prevede un termine entro il quale, dopo l'entrata in vigore della legge n. 94 del 2009, gli stranieri in condizione di soggiorno irregolare avrebbero potuto sottrarsi ad una responsabilità di tipo penale; e dispone che il giudice, nel caso di sopravvenuta espulsione per via amministrativa dello straniero indebitamente trattenutosi in Italia, pronunci sentenza di non luogo a procedere. Nell'ordinanza di rimessione, infatti, non è prospettata, neppure con riguardo a mere allegazioni difensive, alcuna circostanza che, nel caso di specie, potrebbe assumere rilievo quale giustificato motivo della condotta di indebito trattenimento. La carenza di elementi potenzialmente giustificativi di tale condotta, nella descrizione della fattispecie sottoposta a giudizio, priva la questione sollevata di attuale rilevanza, o comunque non consente il necessario controllo al riguardo. Analogamente, quanto alla questione concernente il difforme trattamento dello straniero espulso per via amministrativa (esonerato dalla punizione con sentenza di non luogo procedere) e dello straniero allontanatosi spontaneamente dal territorio dello Stato (da assoggettare comunque al processo ed all'eventuale condanna), pur prescindendo dall'indeterminatezza del petitum, il giudice a quo non ha indicato se, nella specie, l'imputato si trovi ancora sul territorio nazionale e, in caso negativo, se sia stato espulso o, piuttosto, abbia volontariamente interrotto la propria permanenza illegale, sicché non è documentata, qualunque ne sia l'oggetto, l'attuale rilevanza della questione sollevata. Con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 27 Cost., il rimettente si è limitato ad una mera enunciazione del pregiudizio che la normativa censurata recherebbe al principio di finalizzazione rieducativa della pena. Infine, la questione relativa all'omessa previsione di un termine dilatorio per gli stranieri che intendessero sottrarsi alla responsabilità penale sopravvenuta per la loro condizione di soggiornanti irregolari si risolve nella richiesta di una pronuncia additiva, dai contenuti indefiniti e non costituzionalmente obbligati, tale da investire uno spazio discrezionale di esclusiva spettanza del legislatore.

Per la manifesta inammissibilità di analoghe questioni, v. la citata sentenza n. 250/2010.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  25/07/1998  n. 286  art. 10  co. 

legge  15/07/2009  n. 94  art. 1  co. 16

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte