Reati tributari - Delitto di omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Ritenuta applicabilità della norma incriminatrice anche in rapporto a fatti commessi prima della sua entrata in vigore - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di irretroattività della legge penale - Omessa descrizione della fattispecie concreta e omessa motivazione sulla rilevanza - Insufficiente ed oscura motivazione sulla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-ter del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, aggiunto dall'art. 35, comma 7, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in relazione all'art. 5 del medesimo d.lgs. n. 74 del 2000, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., nella parte in cui prevede l'applicazione della norma incriminatrice del delitto di omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) anche in rapporto a fatti commessi prima della sua entrata in vigore. Il rimettente omette totalmente di descrivere la fattispecie concreta oggetto del giudizio principale e di motivare sulla rilevanza della questione; inoltre, anche la motivazione sulla non manifesta infondatezza presenta evidenti carenze, risultando insufficiente e oscura. Infatti, quanto all'ipotizzata violazione del principio di irretroattività della legge penale, il giudice a quo non spiega in modo adeguato perché, a suo avviso, la censurata disposizione dovrebbe applicarsi anche a fatti commessi prima della sua entrata in vigore, nonostante il disposto dell'art. 2, primo comma, cod. pen. Con riguardo, poi, al dedotto contrasto con il principio di uguaglianza, il giudice a quo prospetta un argomento, oltre che inesatto, di per sé inconferente ai fini della dimostrazione del vulnus denunciato (quale, in specie, l'asserita coincidenza del termine per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale con quello di presentazione della dichiarazione stessa). Infine, dall'ordinanza di rimessione non è dato neppure comprendere per quale ragione venga coinvolto nello scrutinio di costituzionalità anche l'art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000 (menzionato unicamente nel dispositivo), che prevede il delitto di omessa presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.
Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per omessa descrizione della fattispecie concreta e per omessa motivazione sulla rilevanza, v. le citate ordinanze n. 85/2010, n. 201/2009 e n. 181/2009.
Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per difettosa motivazione sulla non manifesta infondatezza, v. le citate ordinanze n. 202/2009, n. 191/2009 e n. 122/2009.