Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Trattamento sanzionatorio - Ritenuta lesione dei diritti inviolabili dell'uomo alla propria identità personale e alla cittadinanza e del diritto di difesa - Asserita violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, della finalità rieducativa della pena e di materialità del reato - Ritenuto contrasto con le norme internazionali pattizie - Carente descrizione della fattispecie nonché carente motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94, concernente il trattamento sanzionatorio del reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, secondo comma, 27 e 117 della Costituzione. L'ordinanza di rimessione, infatti, presenta carenze sia in punto di descrizione della fattispecie concreta, che di motivazione sulla rilevanza tali da precludere lo scrutinio nel merito della questione.
Con riferimento ad analoghe questioni di legittimità costituzionale, relative alla medesima norma, vedi, citata, ordinanza n. 253 del 2010.