Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Trattamento sanzionatorio - Eccepita inammissibilità per asserita mancanza di una valutazione del giudice a quo sulla non manifesta infondatezza della questione, autonoma rispetto alla prospettazione delle parti - Reiezione.
Va disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94, il quale stabilisce il trattamento sanzionatorio per il reato commesso dallo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato, in riferimento agli artt. 2, 24, 25, secondo comma, e 117 Cost., fondata sul rilievo che il rimettente si sarebbe limitato a dar conto dei dubbi di legittimità costituzionale del pubblico ministero senza formulare una propria valutazione di non manifesta infondatezza. Dal tenore complessivo di dette ordinanze emerge, infatti, con sufficiente chiarezza, che il giudice a quo, nell'esporre sinteticamente le censure prospettate dalle parti, ha inteso condividerle e farle proprie: onde non si può ritenere che manchi un apprezzamento sul punto.