Ordinanza 321/2010 (ECLI:IT:COST:2010:321)
Massima numero 35014
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del  03/11/2010;  Decisione del  03/11/2010
Deposito del 11/11/2010; Pubblicazione in G. U. 17/11/2010
Massime associate alla pronuncia:  35015  35016  35017


Titolo
Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Trattamento sanzionatorio - Eccepita inammissibilità per asserita mancanza di una valutazione del giudice a quo sulla non manifesta infondatezza della questione, autonoma rispetto alla prospettazione delle parti - Reiezione.

Testo

Va disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94, il quale stabilisce il trattamento sanzionatorio per il reato commesso dallo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato, in riferimento agli artt. 2, 24, 25, secondo comma, e 117 Cost., fondata sul rilievo che il rimettente si sarebbe limitato a dar conto dei dubbi di legittimità costituzionale del pubblico ministero senza formulare una propria valutazione di non manifesta infondatezza. Dal tenore complessivo di dette ordinanze emerge, infatti, con sufficiente chiarezza, che il giudice a quo, nell'esporre sinteticamente le censure prospettate dalle parti, ha inteso condividerle e farle proprie: onde non si può ritenere che manchi un apprezzamento sul punto.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  25/07/1998  n. 286  art. 10  co. 

legge  15/07/2009  n. 94  art. 1  co. 16

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 25  co. 2

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte

dichiarazione universale dei diritti dell'uomo    n.   art. 14  

legge  16/03/2006  n. 146  art.