Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Trattamento sanzionatorio - Asserita lesione dei diritti inviolabili dell'uomo alla propria identità personale e alla cittadinanza, oltre che del diritto di difesa - Ritenuta irragionevolezza della preclusione dell'oblazione nonché dell'assenza di una disciplina transitoria - Asserito contrasto con le norme internazionali pattizie - Difetto di adeguata motivazione in relazione ad alcuni dei parametri costituzionali invocati e difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94, censurato in riferimento agli artt. 2, 24 e 117 della Costituzione, il quale punisce con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato, per difetto di adeguata motivazione sulle ragioni dell'asserita violazione dei parametri evocati, prospettata in termini puramente assiomatici: carenza che non può venire colmata dal rinvio alle più ampie deduzioni contenute in atti di parte, essendo il rimettente tenuto ad esplicitare in modo autonomo e autosufficiente, nell'ordinanza di rimessione, i motivi per i quali reputa lesi i parametri stessi. Manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza risulta, per altro verso, la questione relativa alla preclusione dell'oblazione per la contravvenzione in esame, sancita dal secondo periodo del comma 1 della norma impugnata, ed alla mancata previsione di una disciplina transitoria, per ritenuta violazione dell'art. 3 Cost., giacché dalle ordinanze di rimessione non consta che l'imputato abbia concretamente presentato, in alcuno dei casi, una domanda di oblazione.
Sulla manifesta inammissibilità per omessa e/o carente motivazione in ordine ai parametri costituzionali evocati, vedi, citate, ex plurimis, ordinanze n. 202, n. 191 e n. 181 del 2009.
Sulla necessità che l'ordinanza di rimessione contenga una motivazione autonoma ed autosufficiente sulle ragioni dell'asserita violazione dei parametri evocati, vedi, citate, ex plurimis, ordinanze n. 19 del 2008 e n. 75 del 2007.