Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Trattamento sanzionatorio - Eccepita inammissibilità per difetto di rilevanza - Reiezione.
Va disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94, il quale stabilisce il trattamento sanzionatorio per il reato commesso dallo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., con riguardo alla censura di violazione del principio di ragionevolezza e della finalità rieducativa della pena legata alla comminatoria di una pena pecuniaria nei confronti di persone prive di fonti di reddito. Tale eccezione, fondata sul difetto di rilevanza, poiché il giudice a quo non avrebbe precisato se l'imputato nel giudizio principale versi effettivamente in una condizione di indigenza, sovrappone i piani della rilevanza e della non manifesta infondatezza: l'idoneità a colpire persone impossidenti è evocata, infatti, dal rimettente come tratto generale della norma incriminatrice, atta a porla in contrasto con i parametri costituzionali considerati; il che non implica che - ai fini dell'ammissibilità della questione - esso debba risultare riscontrabile anche nella fattispecie concreta sottoposta a giudizio, rimanendo la questione comunque rilevante a fronte dell'incidenza dell'eventuale ablazione della norma impugnata sugli esiti del processo principale, destinato verosimilmente a concludersi, altrimenti con una sentenza di condanna.
Con riferimento ad analoga eccezione, vedi, citata, sentenza n. 250 del 2010.