Ordinanza 321/2010 (ECLI:IT:COST:2010:321)
Massima numero 35017
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del  03/11/2010;  Decisione del  03/11/2010
Deposito del 11/11/2010; Pubblicazione in G. U. 17/11/2010
Massime associate alla pronuncia:  35014  35015  35016


Titolo
Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Trattamento sanzionatorio - Asserita violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, di materialità del reato e della finalità rieducativa della pena - Questioni già dichiarate non fondate - Manifesta infondatezza.

Testo

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94, censurato in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27 della Costituzione, il quale stabilisce il trattamento sanzionatorio per il reato commesso dallo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato. Questioni in larga parte analoghe a quelle sollevate, infatti, sono state già dichiarate non fondate con la sentenza n. 250 del 2010.

Per la non fondatezza di questioni analoghe, vedi sentenza n. 250 del 2010.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  25/07/1998  n. 286  art. 10  co. 

legge  15/07/2009  n. 94  art. 1  co. 16

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 25  co. 2

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte