Salute (tutela della) - Iniziativa economica privata - Norme della Regione Liguria - Esclusione dal regime dell'autorizzazione per gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie condotte da sanitari in forma singola o associata, in attesa dell'emanazione dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 8- ter , comma 4, del d.lgs. n. 502 del 1992 - Ricorso del Governo - Sopravvenuta abrogazione della norma impugnata - Rinuncia al ricorso in mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente - Estinzione del processo.
Deve essere dichiarato estinto il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge della Regione Liguria 25 novembre 2009, n. 57 ["Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio sanitario regionale) e ad altre disposizioni regionali in materia sanitaria"], promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 3, 41 e 117, terzo comma, Cost., poiché, in mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente, la rinuncia al ricorso (nella specie, motivata dalla sopravvenuta abrogazione della norma impugnata da parte dell'art. 2 della legge regionale 15 febbraio 2010, n. 2) determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.
Sull'estinzione del processo per rinuncia al ricorso in mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente, v., ex plurimis, le citate ordinanze n. 206/2010 e n. 158/2010.