Amministrazione pubblica - Applicabilità alle Regioni e agli enti locali della disciplina statale in tema di affidamento degli incarichi dirigenziali a soggetti esterni all'amministrazione conferente e di calcolo delle percentuali di incarichi attribuibili agli esterni - Ricorso delle Regioni Piemonte, Toscana e Marche - Denunciata lesione della competenza legislativa residuale regionale nella materia della organizzazione degli uffici nonché dell'autonomia finanziaria delle Regioni - Riconducibilità della disciplina denunciata alla materia di competenza esclusiva statale "ordinamento civile" - Non fondatezza delle questioni.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 40, comma 1, lett. f), del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, nella parte in cui, introducendo il comma 6-ter nell'art. 19 nel d.l. 30 marzo 2001, n. 165, dispone l'applicabilità a tutte le amministrazioni pubbliche della disciplina dettata dall'art. 19, commi 6 e 6-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 in tema di incarichi dirigenziali conferiti a soggetti esterni all'amministrazione. Si tratta di una normativa (che non riguarda né procedure concorsuali pubblicistiche per l'accesso al pubblico impiego, né la scelta delle modalità di costituzione di quel rapporto giuridico) riconducibile alla materia dell'ordinamento civile di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., poiché il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni, disciplinato dalla normativa citata, si realizza mediante la stipulazione di un contratto di lavoro di diritto privato. Conseguentemente, la disciplina della fase costitutiva di tale contratto, così come quella del rapporto che sorge per effetto della conclusione di quel negozio giuridico, appartengono alla materia dell'ordinamento civile. Non sussiste, dunque, violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost., perché la norma impugnata non attiene a materie di competenza concorrente (coordinamento della finanza pubblica) o residuale regionale (organizzazione delle Regioni e degli uffici regionali, organizzazione degli enti locali), bensì alla materia dell'ordinamento civile di competenza esclusiva statale.