Amministrazione pubblica - Impiego pubblico - Mobilità volontaria tra le Pubbliche Amministrazioni - Introduzione dell'obbligo di rendere pubbliche le disponibilità dei posti per la mobilità e previsione dei relativi adempimenti - Ricorso della Regione Toscana - Ritenuta lesione dell'autonomia organizzativa regionale - Riconducibilità alla materia di competenza esclusiva statale "ordinamento civile" - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, sollevata in riferimento all'art. 117, quarto comma, Cost. La norma impugnata non appartiene ad ambiti materiali di competenza regionale, bensì alla materia dell'ordinamento civile, in quanto l'istituto della mobilità volontaria altro non è che una fattispecie di cessione del contratto; a sua volta, la cessione del contratto è un negozio tipico disciplinato dal codice civile (artt. 1406-1410). Si è, pertanto, in materia di rapporti di diritto privato e gli oneri imposti alla pubblica amministrazione dalle nuove disposizioni introdotte dall'art. 49 del d.lgs. n. 150 del 2009 rispondono semplicemente alla necessità di rispettare l'art. 97 Cost., e, precisamente, i principi di imparzialità e di buon andamento dell'amministrazione.