Sentenza 324/2010 (ECLI:IT:COST:2010:324)
Massima numero 35023
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  03/11/2010;  Decisione del  03/11/2010
Deposito del 12/11/2010; Pubblicazione in G. U. 17/11/2010
Massime associate alla pronuncia:  35020  35021  35022


Titolo
Amministrazione pubblica - Impiego pubblico - Mobilità volontaria tra le Pubbliche Amministrazioni - Introduzione dell'obbligo di rendere pubbliche le disponibilità dei posti per la mobilità e previsione dei relativi adempimenti - Ricorso della Regione Toscana - Ritenuta lesione dell'autonomia organizzativa regionale - Riconducibilità alla materia di competenza esclusiva statale "ordinamento civile" - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, sollevata in riferimento all'art. 117, quarto comma, Cost. La norma impugnata non appartiene ad ambiti materiali di competenza regionale, bensì alla materia dell'ordinamento civile, in quanto l'istituto della mobilità volontaria altro non è che una fattispecie di cessione del contratto; a sua volta, la cessione del contratto è un negozio tipico disciplinato dal codice civile (artt. 1406-1410). Si è, pertanto, in materia di rapporti di diritto privato e gli oneri imposti alla pubblica amministrazione dalle nuove disposizioni introdotte dall'art. 49 del d.lgs. n. 150 del 2009 rispondono semplicemente alla necessità di rispettare l'art. 97 Cost., e, precisamente, i principi di imparzialità e di buon andamento dell'amministrazione.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  27/10/2009  n. 150  art. 49  co. 1

decreto legislativo  30/03/2001  n. 165  art. 30  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 4

Altri parametri e norme interposte