Sentenza 325/2010 (ECLI:IT:COST:2010:325)
Massima numero 35067
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
03/11/2010; Decisione del
03/11/2010
Deposito del 17/11/2010; Pubblicazione in G. U. 24/11/2010
Titolo
Enti locali - Servizi pubblici locali di rilevanza economica - Condizioni per l'affidamento e la gestione - Ricorso della Regione Piemonte - Ritenuta lesione del diritto comunitario per compressione del principio di libertà degli individui o di autonomia degli enti territoriali - Formulazione generica della censura - Inammissibilità della questione.
Enti locali - Servizi pubblici locali di rilevanza economica - Condizioni per l'affidamento e la gestione - Ricorso della Regione Piemonte - Ritenuta lesione del diritto comunitario per compressione del principio di libertà degli individui o di autonomia degli enti territoriali - Formulazione generica della censura - Inammissibilità della questione.
Testo
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23-bis, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge n. 112 del 2008, aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, nel testo originario, e commi 2, 3 e 4, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, nonché comma 1-ter dello stesso art. 15. Infatti, la ricorrente, limitandosi a richiamare il diritto comunitario nel suo complesso, non specifica le norme comunitarie da utilizzare come parametri interposti. E ciò, a prescindere dal fatto che il diritto comunitario consente in ogni caso al legislatore interno di prevedere limitazioni dell'affidamento diretto più estese di quelle comunitarie (che consistono solamente nella totale partecipazione pubblica, nel cosiddetto "controllo analogo", nella preponderanza dell'attività svolta in favore dell'ente controllante). Esso infatti, nel prevedere solo regole "minime" pro concorrenziali, lascia al legislatore nazionale un ampio margine di apprezzamento, con la conseguenza che nelle ipotesi - come quella di specie - in cui quest'ultimo prevede condizioni ulteriori aventi lo stesso "verso" del diritto comunitario, deve escludersi il prospettato contrasto.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23-bis, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge n. 112 del 2008, aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, nel testo originario, e commi 2, 3 e 4, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, nonché comma 1-ter dello stesso art. 15. Infatti, la ricorrente, limitandosi a richiamare il diritto comunitario nel suo complesso, non specifica le norme comunitarie da utilizzare come parametri interposti. E ciò, a prescindere dal fatto che il diritto comunitario consente in ogni caso al legislatore interno di prevedere limitazioni dell'affidamento diretto più estese di quelle comunitarie (che consistono solamente nella totale partecipazione pubblica, nel cosiddetto "controllo analogo", nella preponderanza dell'attività svolta in favore dell'ente controllante). Esso infatti, nel prevedere solo regole "minime" pro concorrenziali, lascia al legislatore nazionale un ampio margine di apprezzamento, con la conseguenza che nelle ipotesi - come quella di specie - in cui quest'ultimo prevede condizioni ulteriori aventi lo stesso "verso" del diritto comunitario, deve escludersi il prospettato contrasto.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
25/06/2008
n. 112
art. 23
co. 1
decreto-legge
25/06/2008
n. 112
art. 23
co. 2
decreto-legge
25/06/2008
n. 112
art. 23
co. 3
legge di conversione
06/08/2008
n. 133
art.
co.
legge di conversione
06/08/2008
n. 133
art.
co. 2
legge di conversione
06/08/2008
n. 133
art.
co. 3
legge di conversione
06/08/2008
n. 133
art.
co. 4
decreto-legge
25/09/2009
n. 135
art. 15
co. 1
legge
20/11/2009
n. 166
art.
co.
decreto-legge
25/09/2009
n. 135
art. 15
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte