Sentenza 325/2010 (ECLI:IT:COST:2010:325)
Massima numero 35068
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
03/11/2010; Decisione del
03/11/2010
Deposito del 17/11/2010; Pubblicazione in G. U. 24/11/2010
Titolo
Enti locali - Servizi pubblici locali di rilevanza economica - Condizioni per l'affidamento e la gestione - Ricorso delle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna - Ritenuta lesione del diritto comunitario, con esorbitanza della disciplina denunciata dall'ambito materiale di competenza esclusiva statale "tutela della concorrenza" - Formulazione generica delle censure - Inammissibilità delle questioni.
Enti locali - Servizi pubblici locali di rilevanza economica - Condizioni per l'affidamento e la gestione - Ricorso delle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna - Ritenuta lesione del diritto comunitario, con esorbitanza della disciplina denunciata dall'ambito materiale di competenza esclusiva statale "tutela della concorrenza" - Formulazione generica delle censure - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. art. 23-bis, commi 2, 3, 4, e 8, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, per genericità, in quanto le ricorrenti non specificano le norme comunitarie che sarebbero state violate, e per perplessità, in quanto le stesse ricorrenti affermano che l'ordinamento comunitario consente e non impone agli enti locali di continuare a fornire i servizi pubblici attraverso le gestioni in house già in essere; e ciò, a prescindere dal fatto che il diritto comunitario consente in ogni caso al legislatore interno di prevedere limitazioni dell'affidamento diretto più estese di quelle comunitarie.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. art. 23-bis, commi 2, 3, 4, e 8, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, per genericità, in quanto le ricorrenti non specificano le norme comunitarie che sarebbero state violate, e per perplessità, in quanto le stesse ricorrenti affermano che l'ordinamento comunitario consente e non impone agli enti locali di continuare a fornire i servizi pubblici attraverso le gestioni in house già in essere; e ciò, a prescindere dal fatto che il diritto comunitario consente in ogni caso al legislatore interno di prevedere limitazioni dell'affidamento diretto più estese di quelle comunitarie.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
25/06/2008
n. 112
art. 23
co. 2
decreto-legge
25/06/2008
n. 112
art. 23
co. 3
decreto-legge
25/06/2008
n. 112
art. 23
co. 4
decreto-legge
25/06/2008
n. 112
art. 23
co. 8
decreto-legge
25/09/2009
n. 135
art. 15
co. 1
decreto-legge
25/09/2009
n. 135
art. 15
co. 1
legge
20/11/2009
n. 166
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 4
Altri parametri e norme interposte