Sentenza 325/2010 (ECLI:IT:COST:2010:325)
Massima numero 35069
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
03/11/2010; Decisione del
03/11/2010
Deposito del 17/11/2010; Pubblicazione in G. U. 24/11/2010
Titolo
Enti locali - Servizi pubblici locali di rilevanza economica - Regime transitorio - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Ritenuta lesione del diritto comunitario che riserva l'affidamento in house all'attività prevalente e quella residua, eventualmente, anche al mercato - Formulazione generica della censura - Inammissibilità della questione.
Enti locali - Servizi pubblici locali di rilevanza economica - Regime transitorio - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Ritenuta lesione del diritto comunitario che riserva l'affidamento in house all'attività prevalente e quella residua, eventualmente, anche al mercato - Formulazione generica della censura - Inammissibilità della questione.
Testo
È inammissibile per genericità la questione di legittimità costituzionale dell'art. art. 23-bis, comma 8, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, sollevata in quanto il diritto comunitario prevederebbe che la società in house sia tenuta a svolgere a favore degli enti di riferimento solo l'attività prevalente, ben potendo destinare l'attività residua anche al mercato, mentre «la norma in questione trasforma il concetto di "prevalenza" dell'attività in "attività esclusiva", costringendo il soggetto titolare dell'affidamento diretto (non solo in house provider) a svolgere la propria attività esclusivamente nei confronti degli enti affidanti». La ricorrente, infatti, non specifica le norme comunitarie che sarebbero state violate; e ciò, a prescindere dal fatto che il diritto comunitario consente in ogni caso al legislatore interno di prevedere limitazioni dell'affidamento diretto più estese di quelle comunitarie.
È inammissibile per genericità la questione di legittimità costituzionale dell'art. art. 23-bis, comma 8, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, sollevata in quanto il diritto comunitario prevederebbe che la società in house sia tenuta a svolgere a favore degli enti di riferimento solo l'attività prevalente, ben potendo destinare l'attività residua anche al mercato, mentre «la norma in questione trasforma il concetto di "prevalenza" dell'attività in "attività esclusiva", costringendo il soggetto titolare dell'affidamento diretto (non solo in house provider) a svolgere la propria attività esclusivamente nei confronti degli enti affidanti». La ricorrente, infatti, non specifica le norme comunitarie che sarebbero state violate; e ciò, a prescindere dal fatto che il diritto comunitario consente in ogni caso al legislatore interno di prevedere limitazioni dell'affidamento diretto più estese di quelle comunitarie.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
25/06/2008
n. 112
art. 23
co. 8
decreto-legge
25/09/2009
n. 135
art. 15
co. 1
legge
20/11/2009
n. 166
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte