Enti locali - Servizi pubblici locali di rilevanza economica - Conformazione del servizio idrico come servizio a necessaria rilevanza economica e condizioni per l'affidamento e la gestione del servizio medesimo - Ricorso della Regione Marche - Ritenuta violazione della normativa comunitaria per le limitazioni imposte agli enti infrastatuali circa una diversa qualificazione del servizio nonché per la previsione di condizioni più restrittive per l'affidamento diretto del servizio stesso - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata, in relazione all'art. 117, primo comma, Cost. e agli artt. 14 e 106 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23-bis, commi 2, 3 e 4, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, nonché comma 1-ter dello stesso art. 15, sollevata per ritenuta violazione della normativa comunitaria in considerazione delle limitazioni imposte agli enti infrastatuali circa una diversa qualificazione del servizio nonché della previsione di condizioni più restrittive per l'affidamento diretto del servizio stesso. Infatti, la previsione, da parte delle disposizioni censurate, di condizioni per l'affidamento diretto del servizio pubblico locale più restrittive di quelle previste dall'ordinamento comunitario non integra alcuna violazione dei princípi comunitari della concorrenza, perché tali princípi costituiscono solo un minimo inderogabile per gli Stati membri, i quali hanno la facoltà di dettare una disciplina più rigorosamente concorrenziale, come quella di specie, che, restringendo le eccezioni all'applicazione della regola della gara ad evidenza pubblica - posta a tutela della concorrenza -, rende più estesa l'applicazione della regola stessa. Con riferimento alla fattispecie in esame, il legislatore statale, in coerenza con la menzionata normativa comunitaria e sull'incontestabile presupposto che il servizio idrico integrato si inserisce in uno specifico e peculiare mercato ha correttamente qualificato tale servizio come di rilevanza economica, conseguentemente escludendo ogni potere degli enti infrastatuali di pervenire ad una diversa qualificazione.
In senso analogo, v. citata sentenza n. 246/2009.
Circa l'assimilabilità della nozione comunitaria di «servizio di interesse economico generale» (SIEG), ove limitata all'àmbito locale, e quella interna di «servizio pubblico locale di rilevanza economica» SPL, v. citata sentenza n. 272/2004.