Sentenza 325/2010 (ECLI:IT:COST:2010:325)
Massima numero 35071
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  03/11/2010;  Decisione del  03/11/2010
Deposito del 17/11/2010; Pubblicazione in G. U. 24/11/2010
Massime associate alla pronuncia:  35062  35063  35064  35065  35066  35067  35068  35069  35070  35072  35073  35074  35075  35076  35077  35078  35079  35080  35081  35082  35083  35084  35085  35086  35087  35088  35089  35090  35091  35092  35093  35094  35095  35096  35097  35098  35099  35100  35101  35102  35103  35104  35105  35106


Titolo
Enti locali - Servizi pubblici locali di rilevanza economica - Conformazione del servizio idrico come servizio a necessaria rilevanza economica e condizioni per l'affidamento e la gestione del servizio medesimo - Ricorso della Regione Marche - Ritenuta violazione della normativa comunitaria per le limitazioni imposte agli enti infrastatuali circa una diversa qualificazione del servizio nonché per la previsione di condizioni più restrittive per l'affidamento diretto del servizio stesso - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata, in relazione all'art. 117, primo comma, Cost. e agli artt. 14 e 106 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23-bis, commi 2, 3 e 4, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, nonché comma 1-ter dello stesso art. 15, sollevata per ritenuta violazione della normativa comunitaria in considerazione delle limitazioni imposte agli enti infrastatuali circa una diversa qualificazione del servizio nonché della previsione di condizioni più restrittive per l'affidamento diretto del servizio stesso. Infatti, la previsione, da parte delle disposizioni censurate, di condizioni per l'affidamento diretto del servizio pubblico locale più restrittive di quelle previste dall'ordinamento comunitario non integra alcuna violazione dei princípi comunitari della concorrenza, perché tali princípi costituiscono solo un minimo inderogabile per gli Stati membri, i quali hanno la facoltà di dettare una disciplina più rigorosamente concorrenziale, come quella di specie, che, restringendo le eccezioni all'applicazione della regola della gara ad evidenza pubblica - posta a tutela della concorrenza -, rende più estesa l'applicazione della regola stessa. Con riferimento alla fattispecie in esame, il legislatore statale, in coerenza con la menzionata normativa comunitaria e sull'incontestabile presupposto che il servizio idrico integrato si inserisce in uno specifico e peculiare mercato ha correttamente qualificato tale servizio come di rilevanza economica, conseguentemente escludendo ogni potere degli enti infrastatuali di pervenire ad una diversa qualificazione.

In senso analogo, v. citata sentenza n. 246/2009.

Circa l'assimilabilità della nozione comunitaria di «servizio di interesse economico generale» (SIEG), ove limitata all'àmbito locale, e quella interna di «servizio pubblico locale di rilevanza economica» SPL, v. citata sentenza n. 272/2004.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  25/06/2008  n. 112  art. 23  co. 2

decreto-legge  25/06/2008  n. 112  art. 23  co. 3

decreto-legge  25/06/2008  n. 112  art. 23  co. 4

decreto-legge  25/09/2009  n. 135  art. 15  co. 1

legge  20/11/2009  n. 166  art.   co. 

decreto-legge  25/09/2009  n. 135  art. 15  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Trattato CE    n.   art. 14  

Trattato CE    n.   art. 106