Sentenza 161/2023 (ECLI:IT:COST:2023:161)
Massima numero 45736
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  24/05/2023;  Decisione del  24/05/2023
Deposito del 24/07/2023; Pubblicazione in G. U. 26/07/2023
Massime associate alla pronuncia:  45733  45734  45735  45737  45738  45739  45740  45741  45742


Titolo
Procreazione medicalmente assistita (PMA) - In genere - Consenso - Revocabilità di quello prestato dall'uomo dopo la fecondazione dell'ovulo ma prima del suo impianto - Omessa previsione - Denunciata violazione dei diritti alla libertà personale e alla tutela della salute - Omessa motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 202001).

Testo

Sono dichiarate inammissibili, per omessa motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 13, primo comma, e 32, secondo comma, Cost., dell’art. 6, comma 3, ultimo periodo, della legge n. 40 del 2004, nella parte in cui non prevede la revocabilità del consenso prestato dall’uomo dopo la fecondazione dell’embrione ma prima dell’impianto, quando, in considerazione del decorso del tempo, si sia disgregato il progetto di coppia. Il rimettente non adduce alcuno argomento volto a spiegare le ragioni per cui l’impianto dell’embrione si tradurrebbe, per l’uomo, in un trattamento sanitario o in una coercizione sul suo corpo, né sviluppa argomentazioni sull’eventuale impatto di tale trattamento sulla sua salute psicofisica. Il contrasto con i detti parametri costituzionali è, pertanto, dedotto in maniera generica e assertiva.



Atti oggetto del giudizio

legge  19/02/2004  n. 40  art. 6  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 13  co. 1

Costituzione  art. 32  co. 2

Altri parametri e norme interposte