Sentenza 325/2010 (ECLI:IT:COST:2010:325)
Massima numero 35072
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  03/11/2010;  Decisione del  03/11/2010
Deposito del 17/11/2010; Pubblicazione in G. U. 24/11/2010
Massime associate alla pronuncia:  35062  35063  35064  35065  35066  35067  35068  35069  35070  35071  35073  35074  35075  35076  35077  35078  35079  35080  35081  35082  35083  35084  35085  35086  35087  35088  35089  35090  35091  35092  35093  35094  35095  35096  35097  35098  35099  35100  35101  35102  35103  35104  35105  35106


Titolo
Enti locali - Servizi pubblici locali di rilevanza economica - Conformazione del servizio idrico come servizio a necessaria rilevanza economica e condizioni per l'affidamento e la gestione del servizio medesimo - Ricorso delle Regioni Liguria, Umbria ed Emilia-Romagna - Ritenuta violazione di specifiche disposizioni della Carta europea dell'autonomia locale - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. art. 23-bis, commi 2, 3 e 4, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, sollevate per ritenuta violazione di specifiche disposizioni della Carta europea dell'autonomia locale. Infatti: a) con riferimento alla gestione diretta, il denunciato contrasto con la Carta non è ipotizzabile rispetto alle norme censurate, ma solo, eventualmente, rispetto ai non censurati artt. 35 della legge n. 448 del 2001 e 14 del decreto-legge n. 269 del 2003; b) il presupposto da cui muovono le ricorrenti che il servizio idrico costituisca una delle funzioni fondamentali dell'ente pubblico è privo di fondamento; c) gli evocati articoli della Carta europea dell'autonomia locale non hanno natura precettiva e sono prevalentemente definitori (art. 3, comma 1), programmatici (art. 4, comma 2) e, comunque, generici (art. 4, comma 4). Inoltre, la stessa Carta, al comma 1 dell'evocato art. 4, afferma, con previsione di carattere generale, che «le competenze di base delle collettività locali sono stabilite dalla Costituzione o dalla legge», con ciò rinviando alla normativa nazionale la definizione del quadro generale delle competenze.

Sull'esclusione del servizio idrico quale funzione fondamentale dell'ente locale, v. citate sentenze n. 307/2009 e n. 272/2004.

In tema di servizio idrico integrato, v. citate sentenze n. 142 e n. 29/2010; n. 246/2009.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  25/06/2008  n. 112  art. 23  co. 2

decreto-legge  25/06/2008  n. 112  art. 23  co. 3

decreto-legge  25/06/2008  n. 112  art. 23  co. 4

decreto-legge  25/09/2009  n. 135  art. 15  co. 1

legge  20/11/2009  n. 166  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte