Enti locali - Servizi pubblici locali di rilevanza economica - Conformazione del servizio idrico come servizio a necessaria rilevanza economica e condizioni per l'affidamento e la gestione del servizio medesimo - Ricorso delle Regioni Liguria, Umbria ed Emilia-Romagna - Ritenuta violazione di specifiche disposizioni della Carta europea dell'autonomia locale - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. art. 23-bis, commi 2, 3 e 4, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, sollevate per ritenuta violazione di specifiche disposizioni della Carta europea dell'autonomia locale. Infatti: a) con riferimento alla gestione diretta, il denunciato contrasto con la Carta non è ipotizzabile rispetto alle norme censurate, ma solo, eventualmente, rispetto ai non censurati artt. 35 della legge n. 448 del 2001 e 14 del decreto-legge n. 269 del 2003; b) il presupposto da cui muovono le ricorrenti che il servizio idrico costituisca una delle funzioni fondamentali dell'ente pubblico è privo di fondamento; c) gli evocati articoli della Carta europea dell'autonomia locale non hanno natura precettiva e sono prevalentemente definitori (art. 3, comma 1), programmatici (art. 4, comma 2) e, comunque, generici (art. 4, comma 4). Inoltre, la stessa Carta, al comma 1 dell'evocato art. 4, afferma, con previsione di carattere generale, che «le competenze di base delle collettività locali sono stabilite dalla Costituzione o dalla legge», con ciò rinviando alla normativa nazionale la definizione del quadro generale delle competenze.
Sull'esclusione del servizio idrico quale funzione fondamentale dell'ente locale, v. citate sentenze n. 307/2009 e n. 272/2004.
In tema di servizio idrico integrato, v. citate sentenze n. 142 e n. 29/2010; n. 246/2009.