Sentenza 325/2010 (ECLI:IT:COST:2010:325)
Massima numero 35075
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
03/11/2010; Decisione del
03/11/2010
Deposito del 17/11/2010; Pubblicazione in G. U. 24/11/2010
Titolo
Enti locali - Servizi pubblici locali di rilevanza economica - Regime transitorio - Cessazione degli affidamenti diretti già in essere al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa o in date successive, a seconda delle diverse tipologie degli affidamenti stessi - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Ritenuta lesione dei principi di pluralismo paritario istituzionale e di sussidiarietà - Formulazione generica della censura - Inammissibilità della questione.
Enti locali - Servizi pubblici locali di rilevanza economica - Regime transitorio - Cessazione degli affidamenti diretti già in essere al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa o in date successive, a seconda delle diverse tipologie degli affidamenti stessi - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Ritenuta lesione dei principi di pluralismo paritario istituzionale e di sussidiarietà - Formulazione generica della censura - Inammissibilità della questione.
Testo
È inammissibile, per genericità, la questione di legittimità costituzionale dell'art. art. 23-bis, comma 8, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, sollevata per ritenuta lesione del «principio di pluralismo paritario istituzionale, in violazione degli artt. 114 e 118 Cost.» e dell'art. 117, quarto comma, Cost., perché contiene una disciplina cosí rigida da annullare qualsiasi autonomia esercitabile in materia e lede, perciò, il principio di sussidiarietà. La ricorrente si limita ad affermare che la norma denunciata annulla «qualsiasi autonomia esercitabile in materia», senza indicare quali siano le competenze costituzionali che ritiene lese e senza spiegare le ragioni della prospettata lesione.
È inammissibile, per genericità, la questione di legittimità costituzionale dell'art. art. 23-bis, comma 8, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, sollevata per ritenuta lesione del «principio di pluralismo paritario istituzionale, in violazione degli artt. 114 e 118 Cost.» e dell'art. 117, quarto comma, Cost., perché contiene una disciplina cosí rigida da annullare qualsiasi autonomia esercitabile in materia e lede, perciò, il principio di sussidiarietà. La ricorrente si limita ad affermare che la norma denunciata annulla «qualsiasi autonomia esercitabile in materia», senza indicare quali siano le competenze costituzionali che ritiene lese e senza spiegare le ragioni della prospettata lesione.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
25/06/2008
n. 112
art. 23
co. 8
legge di conversione
06/08/2008
n. 133
art.
co.
decreto-legge
25/09/2009
n. 135
art. 15
co. 1
legge
20/11/2009
n. 166
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 114
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte