Enti locali - Servizi pubblici locali di rilevanza economica - Condizioni per l'affidamento e la gestione e regime transitorio - Ricorso delle Regioni Piemonte, Liguria, Marche, Emilia-Romagna e Toscana - Ritenuta violazione della competenza legislativa residuale in materia di servizi pubblici locali e della potestà regolamentare regionale, con violazione dell'autonomia amministrativa degli enti locali e del principio di sussidiarietà - Riconducibilità della disciplina denunciata alla materia di competenza esclusiva statale "tutela della concorrenza" - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23-bis, commi 1, 2 e 3, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, nel testo originario, e commi 2, 3, 4 e 8 nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, nonché comma 1-ter dello stesso art. 15, che prevedono, in tema di servizi pubblici locali di rilevanza economica le condizioni per l'affidamento e la gestione e il regime transitorio, in quanto la disciplina delle modalità di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali prevista dalle disposizioni censurate afferisce alla materia «tutela della concorrenza», di competenza legislativa esclusiva dello Stato.
In tema di «tutela della concorrenza», v. citate sentenze n. 314, n. 307, n. 304 e n. 160/2009; n. 326/2008; n. 401/2007; n. 80 e n. 29/2006; n. 272/2004.
Sulla prevalenza della competenza statale, in tema di tutela della concorrenza, sulle invocate competenze legislative regionali e regolamentari degli enti locali e, in particolare, su quella in materia di servizi pubblici locali, v. citate sentenze n. 142/2010, n. 246 e n. 148/2009, n. 411 e n. 322/2008.
Sulla riconducibilità della disciplina delle modalità di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali nella materia «tutela della concorrenza», v. citate sentenze n. 270/2010; n. 307 e n. 283/2009; n. 320 e n. 51/208; n.430 e n. 401/2007; n. 272/2004.
Sull'esercizio della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, in caso di concorso con competenze regionali, alla condizione del rispetto del principio di ragionevolezza, sotto il profilo della proporzionalità e dell'adeguatezza, v. citate sentenze n. 148/2009; n. 326/2008; n. 452 e n. 401/2007; n. 345, n. 272/2004.
In tema di disciplina di dettaglio e auto applicativa nella materia tutela della concorrenza, v. citate sentenze n. 232 del 2010, n. 148 del 2009; n. 320 del 2008; n. 430, n. 431 del 2007 (analogamente, sentenza n. 255/2010, in materia di sistema tributario dello Stato).
Sui limiti e le deroghe della sfera di autonomia privata e della concorrenza, v. citate sentenze n. 270/2010, n. 279/2006; ordinanza n. 162/2009.
In tema di disciplina transitoria, circa il limite della ragionevolezza, v. citate sentenza n. 376/2008 e ordinanze n. 40/2009 e n. 9/2006.