Sentenza 325/2010 (ECLI:IT:COST:2010:325)
Massima numero 35078
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
03/11/2010; Decisione del
03/11/2010
Deposito del 17/11/2010; Pubblicazione in G. U. 24/11/2010
Titolo
Enti locali - Servizi pubblici locali di rilevanza economica - Condizioni per l'affidamento e la gestione e regime transitorio - Ricorso della Regione Piemonte - Dedotta violazione della competenza legislativa in materia di servizi pubblici locali e dell'autonomia organizzativa degli enti locali - Riconducibilità della disciplina denunciata alla materia di competenza esclusiva statale "tutela della concorrenza" che comprende anche la disciplina amministrativa dell'organizzazione - Non fondatezza della questione.
Enti locali - Servizi pubblici locali di rilevanza economica - Condizioni per l'affidamento e la gestione e regime transitorio - Ricorso della Regione Piemonte - Dedotta violazione della competenza legislativa in materia di servizi pubblici locali e dell'autonomia organizzativa degli enti locali - Riconducibilità della disciplina denunciata alla materia di competenza esclusiva statale "tutela della concorrenza" che comprende anche la disciplina amministrativa dell'organizzazione - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23-bis, commi 2, 3 e 4, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166. Essa si basa sull'assunto della ricorrente secondo cui il legislatore statale può legittimamente disciplinare le forme di gestione di un servizio pubblico locale solo previa avocazione allo Stato della competenza amministrativa sull'organizzazione della gestione del servizio stesso. Tale assunto non può essere condiviso, perché la competenza legislativa esclusiva statale nella materia «tutela della concorrenza» comprende anche la disciplina amministrativa relativa all'organizzazione delle modalità di gestione dei servizi pubblici locali, a prescindere dall'avocazione allo Stato di competenze amministrative degli altri livelli territoriali di governo.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23-bis, commi 2, 3 e 4, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166. Essa si basa sull'assunto della ricorrente secondo cui il legislatore statale può legittimamente disciplinare le forme di gestione di un servizio pubblico locale solo previa avocazione allo Stato della competenza amministrativa sull'organizzazione della gestione del servizio stesso. Tale assunto non può essere condiviso, perché la competenza legislativa esclusiva statale nella materia «tutela della concorrenza» comprende anche la disciplina amministrativa relativa all'organizzazione delle modalità di gestione dei servizi pubblici locali, a prescindere dall'avocazione allo Stato di competenze amministrative degli altri livelli territoriali di governo.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
25/06/2008
n. 112
art. 23
co. 2
decreto-legge
25/06/2008
n. 112
art. 23
co. 3
decreto-legge
25/06/2008
n. 112
art. 23
co. 4
legge di conversione
06/08/2008
n. 133
art.
co.
legge di conversione
06/08/2008
n. 133
art.
co.
legge
20/11/2009
n. 166
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 114
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 117
co. 6
Costituzione
art. 118
co. 1
Costituzione
art. 118
co. 2
Altri parametri e norme interposte