Sentenza 357/2010 (ECLI:IT:COST:2010:357)
Massima numero 35157
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
01/12/2010; Decisione del
01/12/2010
Deposito del 15/12/2010; Pubblicazione in G. U. 22/12/2010
Titolo
Imposte e tasse - Norme della Provincia di Trento - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Variazione in riduzione dell'aliquota nella misura dello 0,90% anziché dell'1,90% prevista dalla norma statale, nei confronti dei soggetti che operano nel settore agricolo, delle cooperative della piccola pesca e loro consorzi - Applicazione ai periodi d'imposta in corso al 1° gennaio 2010 e al 1° gennaio 2011 - Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilità della questione per contrasto con la deliberazione del Consiglio dei ministri ad impugnare le disposizioni denunciate- Reiezione.
Imposte e tasse - Norme della Provincia di Trento - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Variazione in riduzione dell'aliquota nella misura dello 0,90% anziché dell'1,90% prevista dalla norma statale, nei confronti dei soggetti che operano nel settore agricolo, delle cooperative della piccola pesca e loro consorzi - Applicazione ai periodi d'imposta in corso al 1° gennaio 2010 e al 1° gennaio 2011 - Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilità della questione per contrasto con la deliberazione del Consiglio dei ministri ad impugnare le disposizioni denunciate- Reiezione.
Testo
Va disattesa l'eccepita inammissibilità della questione di legittima costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge della Provincia di Trento 28 marzo 2009, n. 2, nel testo vigente, modificato dall'art. 20, comma 1, lett. a), della legge della Provincia di Trento 28 dicembre 2009, n. 19, in quanto i ricorsi nei quali si deduce l'illegittimità della modificazione dell'aliquota speciale dell'IRAP anche per il periodo successivo alla trasformazione dell'imposta in tributo proprio della Provincia autonoma (cosiddetta "regionalizzazione" dell'IRAP), fissata dalla legge statale, da ultimo, nel 1° gennaio 2010, si porrebbero in contrasto con quanto deliberato dal Consiglio dei ministri, il quale, nell'approvare la determinazione di impugnare le suddette censurate disposizioni, richiama la relazione del Ministro per i rapporti con le regioni, secondo cui la variazione dell'aliquota speciale IRAP (aliquota fissata dalla legge statale nella misura dell'1,90%) «deve ritenersi preclusa al legislatore provinciale e regionale, in quanto l'IRAP, seppur tributo quasi interamente devoluto alla competenza regionale, è istituito con legge dello Stato ed ogni intervento non assentito dalla legge è precluso alle Province o alle Regioni [...], finché non diventerà tributo proprio, ai sensi dell'art. 1, comma 43 della L. n. 244/2007». E' infatti incontrovertibile che la delibera del Consiglio dei ministri ha approvato la determinazione di impugnare le citate disposizioni di legge provinciale anche per i periodi d'imposta in corso al 1° gennaio 2010 ed al 1° gennaio 2011, successivi alla "regionalizzazione" dell'IRAP (che fa data, appunto, dal 1° gennaio 2010).
Va disattesa l'eccepita inammissibilità della questione di legittima costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge della Provincia di Trento 28 marzo 2009, n. 2, nel testo vigente, modificato dall'art. 20, comma 1, lett. a), della legge della Provincia di Trento 28 dicembre 2009, n. 19, in quanto i ricorsi nei quali si deduce l'illegittimità della modificazione dell'aliquota speciale dell'IRAP anche per il periodo successivo alla trasformazione dell'imposta in tributo proprio della Provincia autonoma (cosiddetta "regionalizzazione" dell'IRAP), fissata dalla legge statale, da ultimo, nel 1° gennaio 2010, si porrebbero in contrasto con quanto deliberato dal Consiglio dei ministri, il quale, nell'approvare la determinazione di impugnare le suddette censurate disposizioni, richiama la relazione del Ministro per i rapporti con le regioni, secondo cui la variazione dell'aliquota speciale IRAP (aliquota fissata dalla legge statale nella misura dell'1,90%) «deve ritenersi preclusa al legislatore provinciale e regionale, in quanto l'IRAP, seppur tributo quasi interamente devoluto alla competenza regionale, è istituito con legge dello Stato ed ogni intervento non assentito dalla legge è precluso alle Province o alle Regioni [...], finché non diventerà tributo proprio, ai sensi dell'art. 1, comma 43 della L. n. 244/2007». E' infatti incontrovertibile che la delibera del Consiglio dei ministri ha approvato la determinazione di impugnare le citate disposizioni di legge provinciale anche per i periodi d'imposta in corso al 1° gennaio 2010 ed al 1° gennaio 2011, successivi alla "regionalizzazione" dell'IRAP (che fa data, appunto, dal 1° gennaio 2010).
Atti oggetto del giudizio
legge della Provincia autonoma di Trento
28/03/2009
n. 2
art. 3
co. 2
legge della Provincia autonoma di Trento
28/12/2009
n. 19
art. 20
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 119
co. 2
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
Altri parametri e norme interposte