Sentenza 357/2010 (ECLI:IT:COST:2010:357)
Massima numero 35157
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  01/12/2010;  Decisione del  01/12/2010
Deposito del 15/12/2010; Pubblicazione in G. U. 22/12/2010
Massime associate alla pronuncia:  35156  35158  35159  35160  35161


Titolo
Imposte e tasse - Norme della Provincia di Trento - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Variazione in riduzione dell'aliquota nella misura dello 0,90% anziché dell'1,90% prevista dalla norma statale, nei confronti dei soggetti che operano nel settore agricolo, delle cooperative della piccola pesca e loro consorzi - Applicazione ai periodi d'imposta in corso al 1° gennaio 2010 e al 1° gennaio 2011 - Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilità della questione per contrasto con la deliberazione del Consiglio dei ministri ad impugnare le disposizioni denunciate- Reiezione.

Testo
Va disattesa l'eccepita inammissibilità della questione di legittima costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge della Provincia di Trento 28 marzo 2009, n. 2, nel testo vigente, modificato dall'art. 20, comma 1, lett. a), della legge della Provincia di Trento 28 dicembre 2009, n. 19, in quanto i ricorsi nei quali si deduce l'illegittimità della modificazione dell'aliquota speciale dell'IRAP anche per il periodo successivo alla trasformazione dell'imposta in tributo proprio della Provincia autonoma (cosiddetta "regionalizzazione" dell'IRAP), fissata dalla legge statale, da ultimo, nel 1° gennaio 2010, si porrebbero in contrasto con quanto deliberato dal Consiglio dei ministri, il quale, nell'approvare la determinazione di impugnare le suddette censurate disposizioni, richiama la relazione del Ministro per i rapporti con le regioni, secondo cui la variazione dell'aliquota speciale IRAP (aliquota fissata dalla legge statale nella misura dell'1,90%) «deve ritenersi preclusa al legislatore provinciale e regionale, in quanto l'IRAP, seppur tributo quasi interamente devoluto alla competenza regionale, è istituito con legge dello Stato ed ogni intervento non assentito dalla legge è precluso alle Province o alle Regioni [...], finché non diventerà tributo proprio, ai sensi dell'art. 1, comma 43 della L. n. 244/2007». E' infatti incontrovertibile che la delibera del Consiglio dei ministri ha approvato la determinazione di impugnare le citate disposizioni di legge provinciale anche per i periodi d'imposta in corso al 1° gennaio 2010 ed al 1° gennaio 2011, successivi alla "regionalizzazione" dell'IRAP (che fa data, appunto, dal 1° gennaio 2010).

Atti oggetto del giudizio

legge della Provincia autonoma di Trento  28/03/2009  n. 2  art. 3  co. 2

legge della Provincia autonoma di Trento  28/12/2009  n. 19  art. 20  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 119  co. 2

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9

Altri parametri e norme interposte