Sentenza 325/2010 (ECLI:IT:COST:2010:325)
Massima numero 35080
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
03/11/2010; Decisione del
03/11/2010
Deposito del 17/11/2010; Pubblicazione in G. U. 24/11/2010
Titolo
Enti locali - Servizi pubblici locali di rilevanza economica - Attribuzione alle Regioni e agli enti locali della competenza ad individuare i bacini di gara per i diversi servizi nel rispetto della legge statale - Ricorso delle Regioni Emilia-Romagna e Liguria - Dedotta violazione della competenza legislativa residuale in materia di servizi pubblici locali con incidenza sull'autonomia amministrativa delle Regioni - Riconducibilità della disciplina denunciata alla materia di competenza esclusiva statale "tutela della concorrenza" - Non fondatezza delle questioni.
Enti locali - Servizi pubblici locali di rilevanza economica - Attribuzione alle Regioni e agli enti locali della competenza ad individuare i bacini di gara per i diversi servizi nel rispetto della legge statale - Ricorso delle Regioni Emilia-Romagna e Liguria - Dedotta violazione della competenza legislativa residuale in materia di servizi pubblici locali con incidenza sull'autonomia amministrativa delle Regioni - Riconducibilità della disciplina denunciata alla materia di competenza esclusiva statale "tutela della concorrenza" - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 23-bis, comma 7, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, nel testo originario. La norma censurata disciplina la dimensione di esercizio dei servizi pubblici, attribuendo alle Regioni e agli enti locali la competenza ad individuare i bacini di gara per i diversi servizi nel rispetto della legge statale. Orbene, con specifico riferimento al servizio idrico integrato, la disciplina dei bacini di gestione del servizio pubblico (e, pertanto, anche dei bacini di gara) rientra nella potestà legislativa statale, perché diretta a tutelare la concorrenza, attraverso il superamento della frammentazione delle gestioni. Non trovano perciò applicazione, nella specie, né l'art. 117, quarto comma, Cost., né l'art. 118 Cost.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 23-bis, comma 7, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, nel testo originario. La norma censurata disciplina la dimensione di esercizio dei servizi pubblici, attribuendo alle Regioni e agli enti locali la competenza ad individuare i bacini di gara per i diversi servizi nel rispetto della legge statale. Orbene, con specifico riferimento al servizio idrico integrato, la disciplina dei bacini di gestione del servizio pubblico (e, pertanto, anche dei bacini di gara) rientra nella potestà legislativa statale, perché diretta a tutelare la concorrenza, attraverso il superamento della frammentazione delle gestioni. Non trovano perciò applicazione, nella specie, né l'art. 117, quarto comma, Cost., né l'art. 118 Cost.
In senso analogo, v. citata sentenza n. 246/2009.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
25/06/2008
n. 112
art. 23
co. 7
legge di conversione
06/08/2008
n. 133
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 118
co. 1
Costituzione
art. 118
co. 2
Altri parametri e norme interposte