Enti locali - Servizi pubblici locali di rilevanza economica - Attribuzione alla potestà regolamentare dello Stato di stabilire la disciplina per l'"assoggettamento dei soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno" - Riconducibilità della disciplina denunciata alla materia "coordinamento della finanza pubblica", con conseguente violazione della potestà regolamentare attribuita alle Regioni nelle materie di competenza legislativa concorrente - Illegittimità costituzionale parziale.
È costituzionalmente illegittimo l'art. 23-bis, comma 10, lett. a), prima parte, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, nel testo originario e nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, in cui si prevede che la potestà regolamentare dello Stato prescriva l'assoggettamento dei soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno. Infatti, l'àmbito di applicazione del patto di stabilità interno attiene alla materia del coordinamento della finanza pubblica, di competenza legislativa concorrente, e non a materie di competenza legislativa esclusiva statale, per le quali soltanto l'art. 117, sesto comma, Cost. attribuisce allo Stato la potestà regolamentare.
In senso analogo, v. citate sentenze n. 284 e n. 237/2009; n. 267/2006.