Procreazione medicalmente assistita (PMA) - In genere - Consenso - Revocabilità di quello prestato dall'uomo dopo la fecondazione dell'ovulo e prima del suo impianto - Omessa previsione - Denunciata disparità di trattamento - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 202001).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 6, comma 3, ultimo periodo, della legge n. 40 del 2004, nella parte in cui non prevede la revocabilità del consenso prestato dall’uomo dopo la fecondazione dell’embrione, ma prima dell’impianto, quando, in considerazione del decorso del tempo, si sia disgregato il progetto di coppia. Il fatto che la donna possa sempre rifiutare il trasferimento in utero dell’embrione non realizza una disparità di trattamento rispetto all’uomo, in ragione dell’eterogeneità delle situazioni poste a confronto Il trasferimento nell’utero dell’embrione, infatti, si tradurrebbe in un trattamento sanitario estremamente invasivo per la donna, solo essa restando esposta, dopo la fecondazione, all’azione medica. (Precedente: S. 229/2015 – mass. 38599).