Sentenza 325/2010 (ECLI:IT:COST:2010:325)
Massima numero 35082
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
03/11/2010; Decisione del
03/11/2010
Deposito del 17/11/2010; Pubblicazione in G. U. 24/11/2010
Titolo
Enti locali - Servizi pubblici locali di rilevanza economica - Attribuzione alla potestà regolamentare dello Stato di stabilire la disciplina che prescriva alle società in house e alle società a partecipazione mista pubblica e privata di osservare procedure di evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi e l'assunzione di personale - Ricorso delle Regioni Emilia-Romagna, Liguria e Piemonte - Ritenuta esorbitanza dalla potestà regolamentare attribuita allo Stato e lesione del principio di ragionevolezza e leale collaborazione - Riconducibilità della disciplina denunciata alla materia di competenza esclusiva statale "tutela della concorrenza" - Non fondatezza della questione.
Enti locali - Servizi pubblici locali di rilevanza economica - Attribuzione alla potestà regolamentare dello Stato di stabilire la disciplina che prescriva alle società in house e alle società a partecipazione mista pubblica e privata di osservare procedure di evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi e l'assunzione di personale - Ricorso delle Regioni Emilia-Romagna, Liguria e Piemonte - Ritenuta esorbitanza dalla potestà regolamentare attribuita allo Stato e lesione del principio di ragionevolezza e leale collaborazione - Riconducibilità della disciplina denunciata alla materia di competenza esclusiva statale "tutela della concorrenza" - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale l'art. 23-bis, comma 10, lett. a), seconda parte, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, nel testo originario e nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166 - che stabilisce che la potestà regolamentare dello Stato prescriva alle società in house e alle società a partecipazione mista pubblica e privata di osservare «procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi e l'assunzione di personale» -, sollevata per ritenuta violazione degli artt. 117, secondo, quarto e sesto comma, 3 e 120 Cost. Tale disposizione, infatti, attiene, in primo luogo, alla materia della tutela della concorrenza, perché è finalizzata ad evitare che, nel caso di affidamenti diretti, si possano determinare distorsioni dell'assetto concorrenziale del mercato nella fase, successiva all'affidamento del servizio, dell'acquisizione degli strumenti necessari alla concreta gestione del servizio stesso. In secondo luogo, essa attiene anche alla materia dell'ordinamento civile, anch'essa di competenza esclusiva dello Stato, in quanto impone alla particolare categoria di società cui è affidata in via diretta la gestione di servizi pubblici locali una specifica modalità di conclusione dei contratti per l'acquisto di beni e servizi e per l'assunzione di personale. Ne consegue che la previsione del semplice parere della «Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni», anziché dell'intesa, non lede alcuna competenza regionale.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale l'art. 23-bis, comma 10, lett. a), seconda parte, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, nel testo originario e nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166 - che stabilisce che la potestà regolamentare dello Stato prescriva alle società in house e alle società a partecipazione mista pubblica e privata di osservare «procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi e l'assunzione di personale» -, sollevata per ritenuta violazione degli artt. 117, secondo, quarto e sesto comma, 3 e 120 Cost. Tale disposizione, infatti, attiene, in primo luogo, alla materia della tutela della concorrenza, perché è finalizzata ad evitare che, nel caso di affidamenti diretti, si possano determinare distorsioni dell'assetto concorrenziale del mercato nella fase, successiva all'affidamento del servizio, dell'acquisizione degli strumenti necessari alla concreta gestione del servizio stesso. In secondo luogo, essa attiene anche alla materia dell'ordinamento civile, anch'essa di competenza esclusiva dello Stato, in quanto impone alla particolare categoria di società cui è affidata in via diretta la gestione di servizi pubblici locali una specifica modalità di conclusione dei contratti per l'acquisto di beni e servizi e per l'assunzione di personale. Ne consegue che la previsione del semplice parere della «Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni», anziché dell'intesa, non lede alcuna competenza regionale.
Sulla riconduzione delle modalità di conclusione dei contratti alla materia dell'ordinamento civile, v. citata sentenza n. 295/2009.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
25/06/2008
n. 112
art. 23
co. 10
legge di conversione
06/08/2008
n. 133
art.
co.
legge di conversione
06/08/2008
n. 133
art.
co.
decreto-legge
25/09/2009
n. 135
art. 15
co. 1
legge
20/11/2009
n. 166
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 117
co. 6
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 120
Altri parametri e norme interposte