Ambiente - Norme della Provincia di Trento - Risorse idriche - Servizio idrico integrato - Tariffa di depurazione - Attribuzione alla Giunta provinciale della competenza di determinare i criteri per il rimborso della quota tariffaria corrispondente al servizio di depurazione ove non istituito - Ricorso del Governo - Ritenuta violazione della competenza esclusiva statale nelle materie "tutela dell'ambiente" e "tutela della concorrenza", con esorbitanza dai limiti statutari - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, comma 1, della legge della Provincia di Trento 28 marzo 2009, n. 2 sia nel testo originario sia in quello vigente, quale modificato dall'art. 22, comma 1, della legge della Provincia di Trento 28 dicembre 2009, n. 19, che, in relazione al servizio idrico integrato, prevede l'attribuzione alla Giunta provinciale della competenza di determinare i criteri per il rimborso della quota tariffaria corrispondente al servizio di depurazione ove non istituito. Infatti, la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, in forza del principio ricavabile dall'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non restringe la sfera di autonomia già spettante alla Provincia autonoma, donde la conclusione che la competenza legislativa in ordine al servizio idrico integrato nella Provincia di Trento, riconosciuta alla Provincia dalla precedente normativa statutaria, non è stata sostituita dalla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente.
In materia, con riferimento alla Provincia di Trento, per il periodo ante riforma costituzionale, v. citata sentenza n. 412/1994.