Sentenza 325/2010 (ECLI:IT:COST:2010:325)
Massima numero 35082
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  03/11/2010;  Decisione del  03/11/2010
Deposito del 17/11/2010; Pubblicazione in G. U. 24/11/2010
Massime associate alla pronuncia:  35062  35063  35064  35065  35066  35067  35068  35069  35070  35071  35072  35073  35074  35075  35076  35077  35078  35079  35080  35081  35083  35084  35085  35086  35087  35088  35089  35090  35091  35092  35093  35094  35095  35096  35097  35098  35099  35100  35101  35102  35103  35104  35105  35106


Titolo
Enti locali - Servizi pubblici locali di rilevanza economica - Attribuzione alla potestà regolamentare dello Stato di stabilire la disciplina che prescriva alle società in house e alle società a partecipazione mista pubblica e privata di osservare procedure di evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi e l'assunzione di personale - Ricorso delle Regioni Emilia-Romagna, Liguria e Piemonte - Ritenuta esorbitanza dalla potestà regolamentare attribuita allo Stato e lesione del principio di ragionevolezza e leale collaborazione - Riconducibilità della disciplina denunciata alla materia di competenza esclusiva statale "tutela della concorrenza" - Non fondatezza della questione.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale l'art. 23-bis, comma 10, lett. a), seconda parte, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, nel testo originario e nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166 - che stabilisce che la potestà regolamentare dello Stato prescriva alle società in house e alle società a partecipazione mista pubblica e privata di osservare «procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi e l'assunzione di personale» -, sollevata per ritenuta violazione degli artt. 117, secondo, quarto e sesto comma, 3 e 120 Cost. Tale disposizione, infatti, attiene, in primo luogo, alla materia della tutela della concorrenza, perché è finalizzata ad evitare che, nel caso di affidamenti diretti, si possano determinare distorsioni dell'assetto concorrenziale del mercato nella fase, successiva all'affidamento del servizio, dell'acquisizione degli strumenti necessari alla concreta gestione del servizio stesso. In secondo luogo, essa attiene anche alla materia dell'ordinamento civile, anch'essa di competenza esclusiva dello Stato, in quanto impone alla particolare categoria di società cui è affidata in via diretta la gestione di servizi pubblici locali una specifica modalità di conclusione dei contratti per l'acquisto di beni e servizi e per l'assunzione di personale. Ne consegue che la previsione del semplice parere della «Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni», anziché dell'intesa, non lede alcuna competenza regionale.

Sulla riconduzione delle modalità di conclusione dei contratti alla materia dell'ordinamento civile, v. citata sentenza n. 295/2009.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  25/06/2008  n. 112  art. 23  co. 10

legge di conversione  06/08/2008  n. 133  art.   co. 

legge di conversione  06/08/2008  n. 133  art.   co. 

decreto-legge  25/09/2009  n. 135  art. 15  co. 1

legge  20/11/2009  n. 166  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 117  co. 6

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte