Sentenza 357/2010 (ECLI:IT:COST:2010:357)
Massima numero 35161
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
01/12/2010; Decisione del
01/12/2010
Deposito del 15/12/2010; Pubblicazione in G. U. 22/12/2010
Titolo
Appalti pubblici - Norme della Provincia di Trento - Lavori pubblici i cui bandi e inviti sono stati pubblicati o inviati prima dell'entrata in vigore della legge provinciale n. 20 del 2005 - Prevista applicazione delle disposizioni statali in materia di adeguamento dei prezzi - Ricorso del Governo - Denunciata esorbitanza dai limiti statutari, asserita violazione di una norma fondamentale di riforma economico-sociale posta dalla disciplina statale di settore, ritenuta violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile per incidenza sull'istituto civilistico della revisione prezzi - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Appalti pubblici - Norme della Provincia di Trento - Lavori pubblici i cui bandi e inviti sono stati pubblicati o inviati prima dell'entrata in vigore della legge provinciale n. 20 del 2005 - Prevista applicazione delle disposizioni statali in materia di adeguamento dei prezzi - Ricorso del Governo - Denunciata esorbitanza dai limiti statutari, asserita violazione di una norma fondamentale di riforma economico-sociale posta dalla disciplina statale di settore, ritenuta violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile per incidenza sull'istituto civilistico della revisione prezzi - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 45, comma 2, della legge della Provincia di Trento 28 marzo 2009, n. 2, il quale stabilisce che «Per i lavori pubblici i cui bandi e inviti sono stati pubblicati o, rispettivamente, inviati prima della data di entrata in vigore della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, trovano applicazione le disposizioni statali in materia di adeguamento dei prezzi», sollevata per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. e delle norme statali interposte di cui al combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 133 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Infatti, la disposizione censurata si limita a rinviare genericamente, per la revisione dei prezzi, alla disciplina statale in materia e, pertanto, la sua stessa formulazione esclude la sussistenza del denunciato contrasto con la normativa statale evocata come parametro interposto.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 45, comma 2, della legge della Provincia di Trento 28 marzo 2009, n. 2, il quale stabilisce che «Per i lavori pubblici i cui bandi e inviti sono stati pubblicati o, rispettivamente, inviati prima della data di entrata in vigore della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, trovano applicazione le disposizioni statali in materia di adeguamento dei prezzi», sollevata per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. e delle norme statali interposte di cui al combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 133 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Infatti, la disposizione censurata si limita a rinviare genericamente, per la revisione dei prezzi, alla disciplina statale in materia e, pertanto, la sua stessa formulazione esclude la sussistenza del denunciato contrasto con la normativa statale evocata come parametro interposto.
Atti oggetto del giudizio
legge della Provincia autonoma di Trento
28/03/2009
n. 2
art. 45
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 12/04/2006
n. 163
art. 4
co. 3
decreto legislativo 12/04/2006
n. 163
art. 133