Enti locali - Servizi pubblici locali di rilevanza economica - Attribuzione alla potestà regolamentare dello Stato di stabilire la possibilità per i Comuni, con un limitato numero di residenti, di svolgere le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata - Ricorso delle Regioni Emilia-Romagna, Liguria e Piemonte - Ritenuta esorbitanza dalla potestà regolamentare attribuita allo Stato e lesione del principio di ragionevolezza e leale collaborazione - Riconducibilità della disciplina denunciata alla materia di competenza esclusiva statale "tutela della concorrenza" - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale l'art. 23-bis, comma 10, lett. b), del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, nel testo originario e nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166 - che attribuisce allo Stato la potestà di prevedere con regolamento che «i comuni con un limitato numero di residenti possano svolgere le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata» -, sollevata per ritenuta violazione degli artt. 117, secondo, quarto e sesto comma, 3 e 120 Cost. Infatti, l'àmbito nel quale il regolamento statale interviene attiene alla materia «tutela della concorrenza», avendo per oggetto la determinazione della dimensione ottimale della gestione del servizio. Ne consegue, anche in tal caso, che la previsione del semplice parere della «Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni», anziché dell'intesa, non lede alcuna competenza regionale.
In senso analogo, v. citata sentenza n. 246/2009, punti 12.2. e 12.5. del Considerato in diritto.