Sentenza 325/2010 (ECLI:IT:COST:2010:325)
Massima numero 35084
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  03/11/2010;  Decisione del  03/11/2010
Deposito del 17/11/2010; Pubblicazione in G. U. 24/11/2010
Massime associate alla pronuncia:  35062  35063  35064  35065  35066  35067  35068  35069  35070  35071  35072  35073  35074  35075  35076  35077  35078  35079  35080  35081  35082  35083  35085  35086  35087  35088  35089  35090  35091  35092  35093  35094  35095  35096  35097  35098  35099  35100  35101  35102  35103  35104  35105  35106


Titolo
Enti locali - Servizi pubblici locali di rilevanza economica - Regime transitorio - Cessazione degli affidamenti diretti già in essere al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010 - Ricorso della Regione Piemonte - Ritenuta violazione degli artt. 5, 114, 117, sesto comma, e 118 - Difetto di motivazione circa la violazione dei parametri evocati - Inammissibilità della questione.

Testo

È inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23-bis, comma 8, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, nel testo originario, sollevata in riferimento agli artt. 5, 114, 117, sesto comma, e 118 Cost., sul rilievo che detto comma determina la cessazione «di tutti gli affidamenti attribuiti secondo la disciplina previgente (d.lgs. n. 267 del 2000, cit., art. 113, comma 5, lettera c), ponendo in forse l'attuazione dei piani gestionali e di investimento, nonché i relativi piani tariffari, travolgendo rapporti giuridici perfezionati ed in via di esecuzione che le parti vogliono vedere procedere secondo la loro scadenza naturale, al pari delle concessioni rilasciate ad imprese terze secondo le procedure ad evidenza pubblica». La ricorrente non spiega perché gli evocati parametri siano violati; e ciò, a prescindere dalla considerazione secondo cui il legislatore statale può legittimamente stabilire, come nel caso in esame, una disciplina transitoria allo scopo di modulare nel tempo gli effetti del divieto di utilizzazione in via ordinaria dello strumento della gestione in house.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  25/06/2008  n. 112  art. 23  co. 8

legge di conversione  06/08/2008  n. 133  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 114

Costituzione  art. 117  co. 6

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte