Sentenza 325/2010 (ECLI:IT:COST:2010:325)
Massima numero 35086
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
03/11/2010; Decisione del
03/11/2010
Deposito del 17/11/2010; Pubblicazione in G. U. 24/11/2010
Titolo
Enti locali - Servizi pubblici locali di rilevanza economica - Limiti alla possibilità per i gestori dei servizi di pubblica utilità di gestire servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi o di svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Ritenuta violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità della disciplina denunciata in relazione allo scopo di tutelare la concorrenza - Genericità della censura - Inammissibilità della questione.
Enti locali - Servizi pubblici locali di rilevanza economica - Limiti alla possibilità per i gestori dei servizi di pubblica utilità di gestire servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi o di svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Ritenuta violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità della disciplina denunciata in relazione allo scopo di tutelare la concorrenza - Genericità della censura - Inammissibilità della questione.
Testo
È inammissibile, per genericità, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23-bis, comma 9, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166 - il quale pone, attraverso un'articolata previsione, limiti alla possibilità per i gestori di SPL di gestire servizi ulteriori ovvero in àmbiti territoriali diversi o di svolgere servizi od attività per altri enti pubblici o privati -, sollevata in riferimento all'art. 117, quarto comma, Cost., perché reca interventi irragionevoli e non proporzionali agli scopi di tutela della concorrenza prefissati. La ricorrente non chiarisce le ragioni per cui la disciplina contenuta nella disposizione censurata sarebbe irragionevole e non proporzionale alla tutela della concorrenza.
È inammissibile, per genericità, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23-bis, comma 9, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166 - il quale pone, attraverso un'articolata previsione, limiti alla possibilità per i gestori di SPL di gestire servizi ulteriori ovvero in àmbiti territoriali diversi o di svolgere servizi od attività per altri enti pubblici o privati -, sollevata in riferimento all'art. 117, quarto comma, Cost., perché reca interventi irragionevoli e non proporzionali agli scopi di tutela della concorrenza prefissati. La ricorrente non chiarisce le ragioni per cui la disciplina contenuta nella disposizione censurata sarebbe irragionevole e non proporzionale alla tutela della concorrenza.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
25/06/2008
n. 112
art. 23
co. 9
legge di conversione
06/08/2008
n. 133
art.
co.
decreto-legge
25/09/2009
n. 135
art. 15
co. 1
legge
20/11/2009
n. 166
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 4
Altri parametri e norme interposte