Sentenza 325/2010 (ECLI:IT:COST:2010:325)
Massima numero 35089
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
03/11/2010; Decisione del
03/11/2010
Deposito del 17/11/2010; Pubblicazione in G. U. 24/11/2010
Titolo
Enti locali - Servizi pubblici locali di rilevanza economica - Regime transitorio - Cessazione degli affidamenti diretti già in essere al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa entro e non oltre la data del 31 dicembre 2011 - Ricorso della Regione Toscana - Ritenuta violazione dei principi di ragionevolezza e adeguatezza in materia di "tutela della concorrenza" per i limiti temporali imposti per la cessazione degli affidamenti diretti in essere - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Enti locali - Servizi pubblici locali di rilevanza economica - Regime transitorio - Cessazione degli affidamenti diretti già in essere al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa entro e non oltre la data del 31 dicembre 2011 - Ricorso della Regione Toscana - Ritenuta violazione dei principi di ragionevolezza e adeguatezza in materia di "tutela della concorrenza" per i limiti temporali imposti per la cessazione degli affidamenti diretti in essere - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23-bis, comma 8, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, sollevata in riferimento all'art. 117, primo comma, secondo comma, lettera e), e quarto comma Cost., perché, nel dettare la disciplina transitoria e, in particolare, nel fissare i termini entro cui cessano gli affidamenti in essere, non rispetta i princípi di adeguatezza e di proporzionalità cui deve attenersi il legislatore statale nella legislazione avente finalità pro concorrenziali. Detti limiti temporali per la cessazione delle gestioni dirette in essere devono, infatti, ritenersi congrui e ragionevoli, perché sono sufficientemente ampi da consentire di attenuare le conseguenze economiche negative della cessazione anticipata della gestione e, pertanto, escludono che il gestore possa invocare quell'incolpevole affidamento nella durata naturale del contratto di servizio che, solo, potrebbe determinare l'irragionevolezza della norma; e ciò a prescindere dall'ampia discrezionalità di cui gode il legislatore in materia di disciplina transitoria.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23-bis, comma 8, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, sollevata in riferimento all'art. 117, primo comma, secondo comma, lettera e), e quarto comma Cost., perché, nel dettare la disciplina transitoria e, in particolare, nel fissare i termini entro cui cessano gli affidamenti in essere, non rispetta i princípi di adeguatezza e di proporzionalità cui deve attenersi il legislatore statale nella legislazione avente finalità pro concorrenziali. Detti limiti temporali per la cessazione delle gestioni dirette in essere devono, infatti, ritenersi congrui e ragionevoli, perché sono sufficientemente ampi da consentire di attenuare le conseguenze economiche negative della cessazione anticipata della gestione e, pertanto, escludono che il gestore possa invocare quell'incolpevole affidamento nella durata naturale del contratto di servizio che, solo, potrebbe determinare l'irragionevolezza della norma; e ciò a prescindere dall'ampia discrezionalità di cui gode il legislatore in materia di disciplina transitoria.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
25/06/2008
n. 112
art. 23
co. 8
legge di conversione
06/08/2008
n. 133
art.
co.
decreto-legge
25/09/2009
n. 135
art. 15
co. 1
legge
20/11/2009
n. 166
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 4
Altri parametri e norme interposte