Sentenza 361/2010 (ECLI:IT:COST:2010:361)
Massima numero 35167
Giudizio GIUDIZIO SU CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI + GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
13/12/2010; Decisione del
13/12/2010
Deposito del 17/12/2010; Pubblicazione in G. U. 22/12/2010
Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Calabria - Attuazione dell'intesa sancita in data 1° aprile 2009 tra Stato, Regioni e Autonomie locali concernenti misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia - Ricorso del Governo - Sopravvenuta eliminazione dell'atto impugnato, seguita da rinuncia al ricorso in difetto di costituzione in giudizio della Regione - Estinzione del processo.
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Calabria - Attuazione dell'intesa sancita in data 1° aprile 2009 tra Stato, Regioni e Autonomie locali concernenti misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia - Ricorso del Governo - Sopravvenuta eliminazione dell'atto impugnato, seguita da rinuncia al ricorso in difetto di costituzione in giudizio della Regione - Estinzione del processo.
Testo
Deve essere dichiarato estinto il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, lett.d d) e 2, comma 1, dell'atto denominato legge della Regione Calabria 11 febbraio 2010, n. 5 (Attuazione dell'Intesa sancita in data 1° aprile 2009, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Stato, Regioni ed Autonomie locali, concernente misure per il rilascio dell'economia attraverso l'attività edilizia. Approvata dal Presidente della Giunta Regionale quale commissario ad acta con Decreto n. 24 del 9 febbraio 2010), promossa dal Presidente del Consiglio in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, ed al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 117 e 118 Cost., poiché, in mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente, la rinuncia al ricorso (nella specie, motivata dalla sopravvenuta eliminazione dell'atto impugnato da parte dell'art. 11 della legge della Regione Calabria 11 agosto 2010, n. 21) determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.
Deve essere dichiarato estinto il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, lett.d d) e 2, comma 1, dell'atto denominato legge della Regione Calabria 11 febbraio 2010, n. 5 (Attuazione dell'Intesa sancita in data 1° aprile 2009, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Stato, Regioni ed Autonomie locali, concernente misure per il rilascio dell'economia attraverso l'attività edilizia. Approvata dal Presidente della Giunta Regionale quale commissario ad acta con Decreto n. 24 del 9 febbraio 2010), promossa dal Presidente del Consiglio in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, ed al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 117 e 118 Cost., poiché, in mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente, la rinuncia al ricorso (nella specie, motivata dalla sopravvenuta eliminazione dell'atto impugnato da parte dell'art. 11 della legge della Regione Calabria 11 agosto 2010, n. 21) determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.
Atti oggetto del giudizio
11/02/2010
n. 5
art. 1
co. 2
11/02/2010
n. 5
art. 2
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
n.
art. 23