Sentenza 325/2010 (ECLI:IT:COST:2010:325)
Massima numero 35089
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  03/11/2010;  Decisione del  03/11/2010
Deposito del 17/11/2010; Pubblicazione in G. U. 24/11/2010
Massime associate alla pronuncia:  35062  35063  35064  35065  35066  35067  35068  35069  35070  35071  35072  35073  35074  35075  35076  35077  35078  35079  35080  35081  35082  35083  35084  35085  35086  35087  35088  35090  35091  35092  35093  35094  35095  35096  35097  35098  35099  35100  35101  35102  35103  35104  35105  35106


Titolo
Enti locali - Servizi pubblici locali di rilevanza economica - Regime transitorio - Cessazione degli affidamenti diretti già in essere al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa entro e non oltre la data del 31 dicembre 2011 - Ricorso della Regione Toscana - Ritenuta violazione dei principi di ragionevolezza e adeguatezza in materia di "tutela della concorrenza" per i limiti temporali imposti per la cessazione degli affidamenti diretti in essere - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23-bis, comma 8, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, sollevata in riferimento all'art. 117, primo comma, secondo comma, lettera e), e quarto comma Cost., perché, nel dettare la disciplina transitoria e, in particolare, nel fissare i termini entro cui cessano gli affidamenti in essere, non rispetta i princípi di adeguatezza e di proporzionalità cui deve attenersi il legislatore statale nella legislazione avente finalità pro concorrenziali. Detti limiti temporali per la cessazione delle gestioni dirette in essere devono, infatti, ritenersi congrui e ragionevoli, perché sono sufficientemente ampi da consentire di attenuare le conseguenze economiche negative della cessazione anticipata della gestione e, pertanto, escludono che il gestore possa invocare quell'incolpevole affidamento nella durata naturale del contratto di servizio che, solo, potrebbe determinare l'irragionevolezza della norma; e ciò a prescindere dall'ampia discrezionalità di cui gode il legislatore in materia di disciplina transitoria.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  25/06/2008  n. 112  art. 23  co. 8

legge di conversione  06/08/2008  n. 133  art.   co. 

decreto-legge  25/09/2009  n. 135  art. 15  co. 1

legge  20/11/2009  n. 166  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 4

Altri parametri e norme interposte