Sentenza 325/2010 (ECLI:IT:COST:2010:325)
Massima numero 35090
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  03/11/2010;  Decisione del  03/11/2010
Deposito del 17/11/2010; Pubblicazione in G. U. 24/11/2010
Massime associate alla pronuncia:  35062  35063  35064  35065  35066  35067  35068  35069  35070  35071  35072  35073  35074  35075  35076  35077  35078  35079  35080  35081  35082  35083  35084  35085  35086  35087  35088  35089  35091  35092  35093  35094  35095  35096  35097  35098  35099  35100  35101  35102  35103  35104  35105  35106


Titolo
Enti locali - Servizi pubblici locali di rilevanza economica - Regime transitorio - Cessazione degli affidamenti diretti già in essere al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa - Ricorso della Regione Piemonte - Ritenuta violazione dei principi di ragionevolezza e adeguatezza in materia di "tutela della concorrenza", derivante dalla introdotta disciplina che opera, per il passato, una "sanatoria" in contrasto con il divieto del ricorso in via ordinaria all' in house providing - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23-bis, comma 8, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, sollevata in riferimento agli artt. 3, 41, 114 e 117, secondo comma, Cost., in quanto la norma impugnata - in entrambe le sue formulazioni - opererebbe una «sanatoria», in deroga al sistema creato dallo stesso legislatore, che vieta in via ordinaria il ricorso all'in house providing, ammettendolo solo in casi particolari. Infatti, la proroga della durata delle «concessioni relative al servizio idrico integrato rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica», di cui al censurato comma 8, va intesa come riferita non agli affidamenti in house non rispettosi della normativa comunitaria - come erroneamente ritiene la ricorrente -, ma solo a quelli che, benché in origine rispettosi della normativa comunitaria e nazionale, risultano privi dei requisiti oggi richiesti dal censurato art. 23-bis. Ne consegue che tale previsione è ragionevole - e dunque legittima -, perché non opera alcuna sanatoria, ma si limita a stabilire una disciplina transitoria per modulare nel tempo gli effetti del divieto di utilizzazione in via ordinaria dello strumento della gestione in house.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  25/06/2008  n. 112  art. 23  co. 8

legge di conversione  06/08/2008  n. 133  art.   co. 

legge  06/08/2008  n. 133  art.   co. 

decreto-legge  25/09/2009  n. 135  art. 15  co. 1

legge  20/11/2009  n. 166  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 114

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte