Imposte e tasse - Norme della Provincia di Trento - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Possibilità di riduzione dell'aliquota dall'1,90 per cento, (prevista dalla norma statale), allo 0,90 per cento nei confronti dei soggetti che operano nel settore agricolo, delle cooperative della piccola pesca e loro consorzi - Applicazione ai periodi d'imposta in corso al 1° gennaio 2010 e al 1° gennaio 2011 - Ricorso del Governo - Ritenuta violazione della competenza esclusiva dello Stato nella materia "sistema tributario dello Stato", con esorbitanza dai limiti statutari - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge della Provincia di Trento 28 marzo 2009, n. 2, nel testo vigente, modificato dall'art. 20, comma 1, lett. a), della legge della Provincia di Trento 28 dicembre 2009, n. 19, il quale prevede «L'aliquota IRAP determinata secondo quanto disposto dall'articolo 6, comma 2, della legge provinciale 31 dicembre 2001, n. 11», è prorogata «per il» (versione originaria) ovvero «fino al» (versione vigente) periodo d'imposta «in corso al 1° gennaio dell'anno successivo a quello fissato dall'art. 1, comma 43, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dalle relative proroghe previste con legge statale». L'IRAP oggetto del giudizio risponde alle condizioni richieste dal comma 1-bis dell'art. 73 dello statuto d'autonomia. Infatti essa: 1) è un tributo erariale il cui gettito è devoluto alle Province autonome; 2) è disciplinata dai commi 1 e 3 dell'art. 16 del d.lgs. n. 446 del 1997, che consentono alla Provincia di variarne l'aliquota base; 3) non supera le «aliquote superiori» del tributo previste dalla legge statale, perché le disposizioni censurate consentono solo la sua diminuzione dall'1,90 per cento allo 0,90 per cento; 4) è riferita agli anni d'imposta in corso al 1° gennaio del 2010 e del 2011. Ne deriva che la modifica dell'aliquota speciale fissa di cui al vigente testo dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 446 del 1997, prevista dalle disposizioni censurate, è conforme al suddetto nuovo parametro statutario.
In tema di IRAP, v. citata sentenza n. 216/2009.