Sentenza 325/2010 (ECLI:IT:COST:2010:325)
Massima numero 35091
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
03/11/2010; Decisione del
03/11/2010
Deposito del 17/11/2010; Pubblicazione in G. U. 24/11/2010
Titolo
Enti locali - Servizi pubblici locali di rilevanza economica - Regime transitorio - Cessazione degli affidamenti diretti già in essere al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa entro e non oltre la data del 31 dicembre 2011 - Ricorso della Regione Piemonte - Ritenuta violazione dei principi di ragionevolezza e adeguatezza in materia di "tutela della concorrenza" per disciplina temporale eguale pur in relazione a fattispecie diverse - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Enti locali - Servizi pubblici locali di rilevanza economica - Regime transitorio - Cessazione degli affidamenti diretti già in essere al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa entro e non oltre la data del 31 dicembre 2011 - Ricorso della Regione Piemonte - Ritenuta violazione dei principi di ragionevolezza e adeguatezza in materia di "tutela della concorrenza" per disciplina temporale eguale pur in relazione a fattispecie diverse - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23-bis, comma 8, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, sollevata in riferimento agli artt. 3, 5, 42, 114, 117, sesto comma, e 118, Cost., perché tratta in modo uguale fattispecie significativamente diverse e non scagliona nel tempo il ricorso al mercato. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la disposizione censurata diversifica adeguatamente la cessazione degli affidamenti diretti in atto, sia in relazione alle diverse categorie di affidatari sia in relazione al tempo.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23-bis, comma 8, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, sollevata in riferimento agli artt. 3, 5, 42, 114, 117, sesto comma, e 118, Cost., perché tratta in modo uguale fattispecie significativamente diverse e non scagliona nel tempo il ricorso al mercato. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la disposizione censurata diversifica adeguatamente la cessazione degli affidamenti diretti in atto, sia in relazione alle diverse categorie di affidatari sia in relazione al tempo.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
25/06/2008
n. 112
art. 23
co. 8
legge di conversione
06/08/2008
n. 133
art.
co.
decreto-legge
25/09/2009
n. 135
art. 15
co. 1
legge
20/11/2009
n. 166
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 42
Costituzione
art. 114
Costituzione
art. 117
co. 6
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte