Sentenza 357/2010 (ECLI:IT:COST:2010:357)
Massima numero 35158
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  01/12/2010;  Decisione del  01/12/2010
Deposito del 15/12/2010; Pubblicazione in G. U. 22/12/2010
Massime associate alla pronuncia:  35156  35157  35159  35160  35161


Titolo
Imposte e tasse - Norme della Provincia di Trento - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Possibilità di riduzione dell'aliquota dall'1,90 per cento, (prevista dalla norma statale), allo 0,90 per cento nei confronti dei soggetti che operano nel settore agricolo, delle cooperative della piccola pesca e loro consorzi - Applicazione ai periodi d'imposta in corso al 1° gennaio 2010 e al 1° gennaio 2011 - Ricorso del Governo - Ritenuta violazione della competenza esclusiva dello Stato nella materia "sistema tributario dello Stato", con esorbitanza dai limiti statutari - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge della Provincia di Trento 28 marzo 2009, n. 2, nel testo vigente, modificato dall'art. 20, comma 1, lett. a), della legge della Provincia di Trento 28 dicembre 2009, n. 19, il quale prevede «L'aliquota IRAP determinata secondo quanto disposto dall'articolo 6, comma 2, della legge provinciale 31 dicembre 2001, n. 11», è prorogata «per il» (versione originaria) ovvero «fino al» (versione vigente) periodo d'imposta «in corso al 1° gennaio dell'anno successivo a quello fissato dall'art. 1, comma 43, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dalle relative proroghe previste con legge statale». L'IRAP oggetto del giudizio risponde alle condizioni richieste dal comma 1-bis dell'art. 73 dello statuto d'autonomia. Infatti essa: 1) è un tributo erariale il cui gettito è devoluto alle Province autonome; 2) è disciplinata dai commi 1 e 3 dell'art. 16 del d.lgs. n. 446 del 1997, che consentono alla Provincia di variarne l'aliquota base; 3) non supera le «aliquote superiori» del tributo previste dalla legge statale, perché le disposizioni censurate consentono solo la sua diminuzione dall'1,90 per cento allo 0,90 per cento; 4) è riferita agli anni d'imposta in corso al 1° gennaio del 2010 e del 2011. Ne deriva che la modifica dell'aliquota speciale fissa di cui al vigente testo dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 446 del 1997, prevista dalle disposizioni censurate, è conforme al suddetto nuovo parametro statutario.

In tema di IRAP, v. citata sentenza n. 216/2009.



Atti oggetto del giudizio

legge della Provincia autonoma di Trento  28/03/2009  n. 2  art. 3  co. 2

legge della Provincia autonoma di Trento  28/12/2009  n. 19  art. 20  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 119  co. 2

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  15/12/1997  n. 446  art. 16