Procreazione medicalmente assistita (PMA) - In genere - Embrione - Riconoscimento della sua dignità e della sua tutela - Natura non assoluta di quest'ultima - Necessario bilanciamento con la tutela delle esigenze di procreazione e con quella del diritto alla salute della donna. (Classif. 202001).
L’embrione ha in sé il principio della vita; generato a motivo della speranza che, una volta trasferito nell’utero, dia luogo a una gravidanza e conduca alla nascita – quale che ne sia il, più o meno ampio, riconoscibile grado di soggettività correlato alla genesi della vita – non è riducibile a mero materiale biologico. La sua dignità è riconducibile al precetto generale dell’art. 2 Cost. (Precedenti: S. 84/2016 – mass. 38831; S. 229/2015 – mass. 38599).
La tutela dell’embrione non è assoluta ma limitata, tra l’altro, dalla necessità di individuare un giusto bilanciamento con la tutela delle esigenze di procreazione e con quella del diritto alla salute della donna. Non esiste, infatti, equivalenza fra il diritto non solo alla vita ma anche alla salute psicofisica proprio di chi è già persona, come la madre, e la salvaguardia dell’embrione che persona deve ancora diventare. (Precedenti: S. 96/2015; S. 151/2009; S. 27/1975 – mass. 7650).