Sentenza 357/2010 (ECLI:IT:COST:2010:357)
Massima numero 35159
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
01/12/2010; Decisione del
01/12/2010
Deposito del 15/12/2010; Pubblicazione in G. U. 22/12/2010
Titolo
Ambiente - Norme della Provincia di Trento - Risorse idriche - Servizio idrico integrato - Tariffa di depurazione - Attribuzione alla Giunta provinciale della competenza di determinare la quota di tariffa relativa agli oneri connessi agli impianti di depurazione - Ricorso del Governo - Sopravvenuta abrogazione della disposizione censurata, medio tempore non attuata - Cessazione della materia del contendere parziale.
Ambiente - Norme della Provincia di Trento - Risorse idriche - Servizio idrico integrato - Tariffa di depurazione - Attribuzione alla Giunta provinciale della competenza di determinare la quota di tariffa relativa agli oneri connessi agli impianti di depurazione - Ricorso del Governo - Sopravvenuta abrogazione della disposizione censurata, medio tempore non attuata - Cessazione della materia del contendere parziale.
Testo
Va dichiarata la intervenuta parziale cessazione della materia del contendere. In ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, comma 1, della legge della provincia autonoma di Trento 28 marzo 2009, n. 2. Il sopravvenuto art. 22, comma 1, della citata legge della Provincia autonoma di Trento n. 19 del 2009, entrata in vigore il 30 dicembre 2009 ai sensi dell'art. 73 della stessa legge, ha infatti modificato il censurato art. 56, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento n. 2 del 2009, inserendo, dopo la frase «dare attuazione alle finalità dell'articolo 8-sexies», le seguenti parole: «, comma 2, primo periodo,». Per effetto di tale modificazione, la disposizione censurata stabilisce che: «La Giunta provinciale determina con propria deliberazione i criteri e le modalità per dare attuazione alle finalità dell'articolo 8-sexies, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 [...], disciplinando anche le modalità di rimborso ai comuni delle somme corrisposte agli utenti. Allo stesso modo la Provincia può procedere per i casi analoghi». La limitazione della competenza della Giunta provinciale ad attuare le sole finalità previste dal primo periodo del comma 2 dell'articolo 8-sexies esclude che detta Giunta possa provvedere in ordine alla determinazione della quota di tariffa del servizio idrico integrato relativa agli oneri connessi agli impianti di depurazione. Poiché non è contestato che la disposizione abrogata non abbia avuto applicazione, ne risulta che la modifica del testo della disposizione censurata è satisfattiva per il ricorrente e che, di conseguenza, è cessata la materia del contendere sul punto.
Va dichiarata la intervenuta parziale cessazione della materia del contendere. In ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, comma 1, della legge della provincia autonoma di Trento 28 marzo 2009, n. 2. Il sopravvenuto art. 22, comma 1, della citata legge della Provincia autonoma di Trento n. 19 del 2009, entrata in vigore il 30 dicembre 2009 ai sensi dell'art. 73 della stessa legge, ha infatti modificato il censurato art. 56, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento n. 2 del 2009, inserendo, dopo la frase «dare attuazione alle finalità dell'articolo 8-sexies», le seguenti parole: «, comma 2, primo periodo,». Per effetto di tale modificazione, la disposizione censurata stabilisce che: «La Giunta provinciale determina con propria deliberazione i criteri e le modalità per dare attuazione alle finalità dell'articolo 8-sexies, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 [...], disciplinando anche le modalità di rimborso ai comuni delle somme corrisposte agli utenti. Allo stesso modo la Provincia può procedere per i casi analoghi». La limitazione della competenza della Giunta provinciale ad attuare le sole finalità previste dal primo periodo del comma 2 dell'articolo 8-sexies esclude che detta Giunta possa provvedere in ordine alla determinazione della quota di tariffa del servizio idrico integrato relativa agli oneri connessi agli impianti di depurazione. Poiché non è contestato che la disposizione abrogata non abbia avuto applicazione, ne risulta che la modifica del testo della disposizione censurata è satisfattiva per il ricorrente e che, di conseguenza, è cessata la materia del contendere sul punto.
Atti oggetto del giudizio
legge della Provincia autonoma di Trento
28/03/2009
n. 2
art. 56
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
Altri parametri e norme interposte
decreto legge 30/12/2008
n. 208
art. 8 sexies
legge 27/02/2009
n. 13
art.
decreto legislativo 03/04/2006
n. 152
art. 154
co. 3
decreto legislativo 03/04/2006
n. 152
art. 162
co. 4 lett. a)