Sentenza 325/2010 (ECLI:IT:COST:2010:325)
Massima numero 35092
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
03/11/2010; Decisione del
03/11/2010
Deposito del 17/11/2010; Pubblicazione in G. U. 24/11/2010
Titolo
Enti locali - Servizi pubblici locali di rilevanza economica - Conformazione del servizio idrico come servizio a necessaria rilevanza economica - Ricorso della Regione Marche - Ritenuta violazione della potestà regolamentare degli enti locali cui spetta la configurazione del servizio idrico integrato quale "servizio pubblico locale avente rilevanza economica" - Riconducibilità della disciplina denunciata alla materia di competenza esclusiva statale "tutela della concorrenza" - Non fondatezza della questione.
Enti locali - Servizi pubblici locali di rilevanza economica - Conformazione del servizio idrico come servizio a necessaria rilevanza economica - Ricorso della Regione Marche - Ritenuta violazione della potestà regolamentare degli enti locali cui spetta la configurazione del servizio idrico integrato quale "servizio pubblico locale avente rilevanza economica" - Riconducibilità della disciplina denunciata alla materia di competenza esclusiva statale "tutela della concorrenza" - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata, in relazione all'art. 117, sesto comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23-bis, commi 2, 3 e 4, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, nel testo originario e nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, nonché del comma 1-ter dello stesso art. 15, nella parte in cui si riferiscono al servizio idrico integrato. Infatti, l'art. 117, sesto comma, Cost. non pone una riserva di regolamento degli enti locali per la qualificazione come economica dell'attività dei servizi pubblici, perché tale qualificazione attiene alla materia «tutela della concorrenza», di competenza legislativa esclusiva dello Stato, al quale pertanto spetta la potestà regolamentare nella stessa materia, ai sensi del primo periodo del sesto comma dell'art. 117 Cost.
Non è fondata, in relazione all'art. 117, sesto comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23-bis, commi 2, 3 e 4, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, nel testo originario e nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, nonché del comma 1-ter dello stesso art. 15, nella parte in cui si riferiscono al servizio idrico integrato. Infatti, l'art. 117, sesto comma, Cost. non pone una riserva di regolamento degli enti locali per la qualificazione come economica dell'attività dei servizi pubblici, perché tale qualificazione attiene alla materia «tutela della concorrenza», di competenza legislativa esclusiva dello Stato, al quale pertanto spetta la potestà regolamentare nella stessa materia, ai sensi del primo periodo del sesto comma dell'art. 117 Cost.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
25/06/2008
n. 112
art. 23
co. 2
decreto-legge
25/06/2008
n. 112
art. 23
co. 3
decreto-legge
25/06/2008
n. 112
art. 23
co. 4
legge di conversione
06/08/2008
n. 133
art.
co.
legge di conversione
06/08/2008
n. 133
art.
co.
decreto-legge
25/09/2009
n. 135
art. 15
co. 1
legge
20/11/2009
n. 166
art.
co.
decreto-legge
25/09/2009
n. 135
art. 15
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 6
Altri parametri e norme interposte