Sentenza 325/2010 (ECLI:IT:COST:2010:325)
Massima numero 35094
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
03/11/2010; Decisione del
03/11/2010
Deposito del 17/11/2010; Pubblicazione in G. U. 24/11/2010
Titolo
Enti locali - Servizi pubblici locali di rilevanza economica - Rinvio a regolamenti governativi per la disciplina transitoria dei servizi pubblici locali - Ricorso della Regione Piemonte - Ritenuta irragionevole differenza di trattamento dei servizi pubblici locali rispetto a quello idrico integrato - Questione non attinente alla lesione del sistema di riparto delle competenze legislative Stato-Regioni - Inammissibilità.
Enti locali - Servizi pubblici locali di rilevanza economica - Rinvio a regolamenti governativi per la disciplina transitoria dei servizi pubblici locali - Ricorso della Regione Piemonte - Ritenuta irragionevole differenza di trattamento dei servizi pubblici locali rispetto a quello idrico integrato - Questione non attinente alla lesione del sistema di riparto delle competenze legislative Stato-Regioni - Inammissibilità.
Testo
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23-bis, comma 10, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, nel testo originario, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. sul rilievo che esso rinvia a regolamenti governativi la disciplina transitoria dei servizi pubblici locali diversi da quello idrico, «con una irragionevole differenza di trattamento che non appare giustificata [...] per il servizio idrico integrato per il quale la legge statale indica senz'altro in via generale ed astratta la data di scadenza fissa del 31 dicembre 2010, mentre per gli altri servizi pubblici consente al regolamento la previsione di adeguati "tempi differenziati" in ragione di eterogeneità dei servizi presi in considerazione». La ricorrente non ha dedotto alcuna lesione della propria sfera di competenza, ma si è limitata a lamentare l'irragionevolezza della disposizione censurata.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23-bis, comma 10, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, nel testo originario, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. sul rilievo che esso rinvia a regolamenti governativi la disciplina transitoria dei servizi pubblici locali diversi da quello idrico, «con una irragionevole differenza di trattamento che non appare giustificata [...] per il servizio idrico integrato per il quale la legge statale indica senz'altro in via generale ed astratta la data di scadenza fissa del 31 dicembre 2010, mentre per gli altri servizi pubblici consente al regolamento la previsione di adeguati "tempi differenziati" in ragione di eterogeneità dei servizi presi in considerazione». La ricorrente non ha dedotto alcuna lesione della propria sfera di competenza, ma si è limitata a lamentare l'irragionevolezza della disposizione censurata.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
25/06/2008
n. 112
art. 23
co. 10
legge di conversione
06/08/2008
n. 133
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte