Processo penale - Dibattimento - Contestazioni nell'esame testimoniale - Preclusione della possibilità per il giudice di valutare le dichiarazioni lette per la contestazione, oltreché ai fini del giudizio di credibilità del testimone, anche ai fini della prova della sua intimidazione o corruzione, affinché non deponga o deponga il falso, che permetterebbe l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento delle dichiarazioni precedentemente rese - Eccezione di inammissibilità della questione per difetto di rilevanza - Reiezione.
È infondata l'eccezione, formulata dalla difesa erariale, di inammissibilità per difetto di rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 500, comma 2, cod. proc. pen., impugnato, in riferimento all'art. 111, quinto comma, Cost., in quanto consente al giudice di valutare le dichiarazioni lette per la contestazione solo ai fini del giudizio sulla credibilità del testimone, e non anche ai fini della prova della sua intimidazione o corruzione affinché non deponga o deponga il falso, prova che, ai sensi del comma 4 dello stesso art. 500 cod. proc. pen., legittima l'acquisizione al fascicolo del dibattimento e la conseguente utilizzazione ai fini della decisione delle dichiarazioni precedentemente rese. Infatti, la questione ha come termine di riferimento una previsione normativa unitaria, sicché la circostanza che, nel giudizio a quo, venga in considerazione solo una delle fattispecie alternative da essa assoggettate al medesimo regime − quella della sottoposizione del teste a violenza o minaccia, e non anche l'altra, dell'offerta o della promessa di denaro o di altra utilità − non comporta che l'eventuale pronuncia di accoglimento debba essere "ritagliata", per ragioni di rilevanza, sul solo caso concreto oggetto del giudizio principale.