Sentenza 325/2010 (ECLI:IT:COST:2010:325)
Massima numero 35095
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
03/11/2010; Decisione del
03/11/2010
Deposito del 17/11/2010; Pubblicazione in G. U. 24/11/2010
Titolo
Enti locali - Servizi pubblici locali di rilevanza economica - Previsione del rispetto dei princìpi di autonomia gestionale del soggetto gestore e di piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche - Ricorso della Regione Marche - Ritenuta violazione dell'autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali e asserita omessa previsione di una clausola di salvaguardia a favore della proprietà pubblica - Erronea individuazione della disposizione asseritamente lesiva - Indebita richiesta alla Corte di una soluzione non costituzionalmente obbligata - Inammissibilità della questione.
Enti locali - Servizi pubblici locali di rilevanza economica - Previsione del rispetto dei princìpi di autonomia gestionale del soggetto gestore e di piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche - Ricorso della Regione Marche - Ritenuta violazione dell'autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali e asserita omessa previsione di una clausola di salvaguardia a favore della proprietà pubblica - Erronea individuazione della disposizione asseritamente lesiva - Indebita richiesta alla Corte di una soluzione non costituzionalmente obbligata - Inammissibilità della questione.
Testo
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1-ter del d.l. 25 settembre 2009, n. 135 (convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166), sollevata in quanto la disposizione censurata si limita a prevedere il «rispetto» del «principio» «di piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche», senza assicurare in alcun modo la salvaguardia, né sotto il profilo formale, né sotto il profilo sostanziale, della proprietà pubblica delle «infrastrutture idriche». Essa, infatti, ha per oggetto non la disciplina posta dalla disposizione denunciata, ma l'art. 153, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, disposizione che effettivamente prevede l'affidamento in concessione d'uso gratuita delle infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali e che non è stata impugnata. La ricorrente è quindi incorsa in una evidente aberratio ictus. Quanto, poi, al censurato art. 15, comma 1-ter, la ricorrente si limita a denunciare che il legislatore ha omesso di prevedere una clausola di salvaguardia a favore della proprietà pubblica delle infrastrutture idriche. In tal modo, viene formulata una censura generica e rivolta contro una mera omissione del legislatore, demandando alla Corte l'indebito onere di introdurre una disciplina non indicata dalla stessa ricorrente e, comunque, non costituzionalmente obbligata.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1-ter del d.l. 25 settembre 2009, n. 135 (convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166), sollevata in quanto la disposizione censurata si limita a prevedere il «rispetto» del «principio» «di piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche», senza assicurare in alcun modo la salvaguardia, né sotto il profilo formale, né sotto il profilo sostanziale, della proprietà pubblica delle «infrastrutture idriche». Essa, infatti, ha per oggetto non la disciplina posta dalla disposizione denunciata, ma l'art. 153, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, disposizione che effettivamente prevede l'affidamento in concessione d'uso gratuita delle infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali e che non è stata impugnata. La ricorrente è quindi incorsa in una evidente aberratio ictus. Quanto, poi, al censurato art. 15, comma 1-ter, la ricorrente si limita a denunciare che il legislatore ha omesso di prevedere una clausola di salvaguardia a favore della proprietà pubblica delle infrastrutture idriche. In tal modo, viene formulata una censura generica e rivolta contro una mera omissione del legislatore, demandando alla Corte l'indebito onere di introdurre una disciplina non indicata dalla stessa ricorrente e, comunque, non costituzionalmente obbligata.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
25/09/2009
n. 135
art. 15
co. 1
legge
20/11/2009
n. 166
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 119
co. 6
Altri parametri e norme interposte