Processo penale - Dibattimento - Contestazioni nell'esame testimoniale - Preclusione della possibilità per il giudice di valutare le dichiarazioni lette per la contestazione, oltreché ai fini del giudizio di credibilità del testimone, anche ai fini della prova della sua intimidazione o corruzione, affinché non deponga o deponga il falso, che permetterebbe l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento delle dichiarazioni precedentemente rese - Denunciata violazione del principio costituzionale di formazione della prova in assenza di contraddittorio per effetto di provata condotta illecita - Inesatta identificazione della norma oggetto di censura - Inadeguata ponderazione del quadro normativo - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 500, comma 2, cod. proc. pen., impugnato, in riferimento all'art. 111, quinto comma, Cost., in quanto consente al giudice di valutare le dichiarazioni lette per la contestazione solo ai fini del giudizio sulla credibilità del testimone, e non anche ai fini della prova della sua intimidazione o corruzione affinché non deponga o deponga il falso, prova che, ai sensi del comma 4 dello stesso art. 500 cod. proc. pen., legittima l'acquisizione al fascicolo del dibattimento e la conseguente utilizzazione ai fini della decisione delle dichiarazioni precedentemente rese. Il rimettente, omettendo di ponderare adeguatamente il quadro normativo di riferimento, individua erroneamente nel comma 2 dell'art. 500 cod.proc.pen. la disposizione oggetto di censura, anziché nelle previsioni dei commi 4 e 5 dello stesso articolo. Infatti, la regola dettata dal comma 2 − che consente di valutare le dichiarazioni lette per la contestazione solo ai fini della credibilità del teste − attiene al processo principale, che concerne l'accertamento della responsabilità dell'imputato; di contro, il problema di costituzionalità sollevato concerne la regola probatoria applicabile nel procedimento incidentale finalizzato all'accertamento della condotta di intimidazione o subornazione del teste, quale presupposto per l'acquisizione delle sue dichiarazioni predibattimentali. La disciplina di tale subprocedimento, che inerisce alla prova di un fatto da cui dipende l'applicazione di norme processuali, è specificamente dettata dai commi 4 e 5 dell'art. 500 cod.proc. pen., dato normativo con cui il rimettente − che si duole delle regole di esclusione probatoria valevoli nel processo principale onde garantire l'impermeabilità del dibattimento rispetto ad atti unilateralmente raccolti nel corso delle indagini preliminari − avrebbe dovuto invece, in ipotesi, misurarsi.