Sentenza 325/2010 (ECLI:IT:COST:2010:325)
Massima numero 35097
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  03/11/2010;  Decisione del  03/11/2010
Deposito del 17/11/2010; Pubblicazione in G. U. 24/11/2010
Massime associate alla pronuncia:  35062  35063  35064  35065  35066  35067  35068  35069  35070  35071  35072  35073  35074  35075  35076  35077  35078  35079  35080  35081  35082  35083  35084  35085  35086  35087  35088  35089  35090  35091  35092  35093  35094  35095  35096  35098  35099  35100  35101  35102  35103  35104  35105  35106


Titolo
Enti locali - Servizi pubblici locali di rilevanza economica - Regime transitorio - Cessazione degli affidamenti diretti già in essere al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa entro e non oltre la data del 31 dicembre 2011 - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Ritenuta violazione dell'autonomia finanziaria degli enti locali che impone loro la cessione delle quote da essi controllate, a prescindere dalla convenienza economica dell'operazione - Riconducibilità della disciplina denunciata alla materia di competenza esclusiva statale "tutela della concorrenza" - Non fondatezza della questione.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23-bis, comma 8, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, sollevata sostenendo che esso víola l'art. 119, sesto comma, Cost., perché impone «alle Amministrazioni pubbliche di liberarsi di una quota del proprio patrimonio societario a prescindere dalla convenienza economica dell'operazione, e quindi dalla considerazione in concreto del tempo, delle modalità, della quantità, valutazioni indispensabili ad evitare che si produca una svendita coatta di capitali pubblici». Il parametro costituzionale evocato, infatti, garantisce alle Regioni e agli enti locali un patrimonio, precisando però che esso è «attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato». L'autonomia patrimoniale delle Regioni e degli enti locali non è, dunque incondizionata, ma si conforma ai princípi che il legislatore statale fissa nelle materie di sua competenza legislativa, fra cui va certamente ricompreso quella della tutela della concorrenza, disciplinata, nel caso in esame, proprio dalle norme censurate.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  25/06/2008  n. 112  art. 23  co. 8

legge di conversione  06/08/2008  n. 133  art.   co. 

decreto-legge  25/09/2009  n. 135  art. 15  co. 1

legge  20/11/2009  n. 166  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte