Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Siciliana - Attribuzione alla Regione delle funzioni relative al rilascio di concessioni demaniali marittime nel mare territoriale - Asserita esorbitanza dalle competenze regionali attribuita dalla Costituzione e dallo statuto - Carente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio con conseguente impossibilità di valutazione della rilevanza della questione - Inammissibilità.
È inammissibile per carente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della legge della Regione siciliana del 16 aprile 2003, n. 4 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003) sollevata dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana per contrasto con lo Statuto regionale siciliano, nonché con le competenze e funzioni che detto Statuto e la Costituzione attribuiscono alla Regione in materia di mare territoriale. Tale carenza rende impossibile ogni valutazione circa la rilevanza della questione poiché impedisce di vagliare l'effettiva applicabilità della norma denunciata al caso dedotto e si risolve in una carente motivazione sulla rilevanza della questione.
Sull'inammissibilità di questioni per carenze relative alla motivazione sulla rilevanza vedi, ex plurimis, citate sentenze n. 294 e n. 281 del 2010 e ordinanze nn. 49 del 2008 e 302 del 2009.