Sentenza 325/2010 (ECLI:IT:COST:2010:325)
Massima numero 35098
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
03/11/2010; Decisione del
03/11/2010
Deposito del 17/11/2010; Pubblicazione in G. U. 24/11/2010
Titolo
Ambiente - Norme della Regione Liguria - Gestione dei servizi pubblici locali in materia di risorse idriche - Attribuzione alla Giunta regionale di una serie di competenze amministrative già spettanti al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche (COVIRI) - Ricorso del Governo - Eccepita improcedibilità della questione per sopravvenuta soppressione del COVIRI e sua sostituzione con la Commissione nazionale per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche (CONVIRI) - Reiezione.
Ambiente - Norme della Regione Liguria - Gestione dei servizi pubblici locali in materia di risorse idriche - Attribuzione alla Giunta regionale di una serie di competenze amministrative già spettanti al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche (COVIRI) - Ricorso del Governo - Eccepita improcedibilità della questione per sopravvenuta soppressione del COVIRI e sua sostituzione con la Commissione nazionale per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche (CONVIRI) - Reiezione.
Testo
Va rigettata l'eccezione di improcedibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge della Regione Liguria 28 ottobre 2008, n. 39, sul rilievo che l'art. 9-bis, comma 6, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ha soppresso il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche (COVIRI), sostituendolo con la Commissione nazionale per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche (CONVIRI), la quale non ha le stesse competenze del soppresso Comitato. Infatti, lo stesso art. 9-bis, comma 6, del decreto-legge n. 39 del 2009, citato dalla resistente, stabilisce che il CONVIRI subentra nelle competenze già attribuite al COVIRI. Ne consegue che, data l'identità delle competenze del COVIRI e del CONVIRI, viene meno il presupposto della prospettata eccezione e, pertanto, non si verifica la dedotta improcedibilità, con conseguente trasferimento della questione alla disposizione censurata, quale risultante dalle modificazioni legislative sopra indicate.
Va rigettata l'eccezione di improcedibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge della Regione Liguria 28 ottobre 2008, n. 39, sul rilievo che l'art. 9-bis, comma 6, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ha soppresso il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche (COVIRI), sostituendolo con la Commissione nazionale per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche (CONVIRI), la quale non ha le stesse competenze del soppresso Comitato. Infatti, lo stesso art. 9-bis, comma 6, del decreto-legge n. 39 del 2009, citato dalla resistente, stabilisce che il CONVIRI subentra nelle competenze già attribuite al COVIRI. Ne consegue che, data l'identità delle competenze del COVIRI e del CONVIRI, viene meno il presupposto della prospettata eccezione e, pertanto, non si verifica la dedotta improcedibilità, con conseguente trasferimento della questione alla disposizione censurata, quale risultante dalle modificazioni legislative sopra indicate.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Liguria
28/10/2008
n. 39
art. 4
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 03/04/2006
n. 152
art. 161
co. 1 lett. c)