Sentenza 325/2010 (ECLI:IT:COST:2010:325)
Massima numero 35099
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  03/11/2010;  Decisione del  03/11/2010
Deposito del 17/11/2010; Pubblicazione in G. U. 24/11/2010
Massime associate alla pronuncia:  35062  35063  35064  35065  35066  35067  35068  35069  35070  35071  35072  35073  35074  35075  35076  35077  35078  35079  35080  35081  35082  35083  35084  35085  35086  35087  35088  35089  35090  35091  35092  35093  35094  35095  35096  35097  35098  35100  35101  35102  35103  35104  35105  35106


Titolo
Ambiente - Norme della Regione Liguria - Gestione dei servizi pubblici locali in materia di risorse idriche - Attribuzione alla Giunta regionale di una serie di competenze amministrative già spettanti al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche (COVIRI) ora Commissione nazionale per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche (CONVIRI) - Contrasto con la normativa statale espressione della competenza esclusiva dello Stato in materia di "tutela dell'ambiente" - Illegittimità costituzionale.

Testo

È costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 1, della legge della Regione Liguria 28 ottobre 2008, n. 39, che, in tema di gestione dei servizi pubblici locali in materia di risorse idriche, attribuisce alla Giunta regionale di una serie di competenze amministrative già spettanti al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche (COVIRI) ora Commissione nazionale per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche (CONVIRI). La disciplina del servizio idrico integrato va ascritta alla competenza esclusiva dello Stato nelle materie «tutela della concorrenza» e «tutela dell'ambiente» e, pertanto, è inibito alle Regioni derogare a detta disciplina. Nella specie, la Regione è intervenuta, appunto, in tali materie, dettando una disciplina che si pone in contrasto con quella statale, in quanto attribuisce alla Giunta regionale una serie di competenze amministrative spettanti - come invece dispongono le norme interposte evocate dal ricorrente - al COVIRI (ora CONVIRI). Risulta così violato l'evocato parametro costituzionale, che riserva allo Stato la competenza legislativa nella materia «tutela dell'ambiente» (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.).

In senso analogo, v. citata sentenza n. 246/2009.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Liguria  28/10/2008  n. 39  art. 4  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 161    co. 4  lett. c)