Sentenza 325/2010 (ECLI:IT:COST:2010:325)
Massima numero 35101
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
03/11/2010; Decisione del
03/11/2010
Deposito del 17/11/2010; Pubblicazione in G. U. 24/11/2010
Titolo
Ambiente - Norme della Regione Liguria - Gestione dei servizi pubblici locali - Previsione della competenza dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale (AATO) a svolgere una serie di funzioni amministrative già spettanti al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche (COVIRI), ora Commissione nazionale per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche (CONVIRI) - Contrasto con la normativa statale espressione della competenza esclusiva dello Stato in materia di "tutela dell'ambiente" - Illegittimità costituzionale.
Ambiente - Norme della Regione Liguria - Gestione dei servizi pubblici locali - Previsione della competenza dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale (AATO) a svolgere una serie di funzioni amministrative già spettanti al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche (COVIRI), ora Commissione nazionale per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche (CONVIRI) - Contrasto con la normativa statale espressione della competenza esclusiva dello Stato in materia di "tutela dell'ambiente" - Illegittimità costituzionale.
Testo
È costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 14, della legge della Regione Liguria 28 ottobre 2008, il quale prevede la competenza dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale (AATO) a svolgere una serie di funzioni amministrative già spettanti al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche (COVIRI), ora Commissione nazionale per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche (CONVIRI). Infatti, la Regione è intervenuta, nella materia «tutela dell'ambiente», attribuendo all'Autorità d'àmbito una serie di competenze amministrative spettanti, invece, al COVIRI (ora CONVIRI), ai sensi dell'art. 161, comma 4, lettera c), del d.lgs. n. 152 del 2006, ed ha pertanto violato l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.
È costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 14, della legge della Regione Liguria 28 ottobre 2008, il quale prevede la competenza dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale (AATO) a svolgere una serie di funzioni amministrative già spettanti al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche (COVIRI), ora Commissione nazionale per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche (CONVIRI). Infatti, la Regione è intervenuta, nella materia «tutela dell'ambiente», attribuendo all'Autorità d'àmbito una serie di competenze amministrative spettanti, invece, al COVIRI (ora CONVIRI), ai sensi dell'art. 161, comma 4, lettera c), del d.lgs. n. 152 del 2006, ed ha pertanto violato l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Liguria
28/10/2008
n. 39
art. 4
co. 14
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 03/04/2006
n. 152
art. 161
co. 4 lett. c)