Sentenza 361/2010 (ECLI:IT:COST:2010:361)
Massima numero 35169
Giudizio GIUDIZIO SU CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI + GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  13/12/2010;  Decisione del  13/12/2010
Deposito del 17/12/2010; Pubblicazione in G. U. 22/12/2010
Massime associate alla pronuncia:  35167  35168


Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Calabria - Attuazione dell'intesa sancita in data 1° aprile 2009 tra Stato, Regioni e Autonomie locali concernenti misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia - Atti di promulgazione e di pubblicazione da parte del Presidente della Giunta regionale quale Commissario ad acta - Ricorso del Governo per conflitto di attribuzione tra enti - Asserita violazione del principio di leale collaborazione nonché del potere sostitutivo del Governo - Assoluta inidoneità lesiva degli atti impugnati in quanto aventi ad oggetto una mera parvenza di legge - Divieto assoluto di affidare, in via sostitutiva, ad altro organo gli eccezionali poteri di natura legislativa di cui all'art. 77 Cost. propri del Consiglio dei ministri ovvero di incaricarlo ad adottare una legge regionale, prerogativa esclusiva del Consiglio regionale - Inammissibilità della questione.

Testo

E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione promosso, in riferimento agli artt. 118 e 119 Cost., dal Governo nei confronti della Regione Calabria per l'annullamento degli atti di promulgazione e di pubblicazione dell'atto denominato legge della Regione Calabria 11 febbraio 2010, n. 5. Gli atti impugnati sono, infatti, assolutamente carenti di idoneità lesiva, rispetto alle attribuzioni costituzionali dello Stato, poiché hanno ad oggetto una mera parvenza di legge, cioè un atto che, in quanto approvato non già dal Consiglio regionale ma da un altro organo (nella specie il Commissario ad acta), è privo dei necessari requisiti previsti dalla Costituzione per poter essere ritenuto di natura legislativa. Né può invocarsi, nel caso di specie, l'esercizio del potere sostitutivo previsto dall'art. 120 Cost. in relazione all'attività legislativa regionale, mediante atti aventi forza di legge del Governo poiché resta insuperabile il divieto costituzionale di affidare ad un diverso organo gli eccezionali poteri di natura legislativa del Consiglio dei Ministri o di incaricarlo addirittura di adottare una legge regionale, che è invece un potere proprio del solo organo rappresentativo della Regione.

Sull'esistenza dell'atto legislativo e sui necessari requisiti previsti dalla Costituzione, vedi, citata, sentenza n. 152 del 1982.



Atti oggetto del giudizio

 11/02/2010  n. 5  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 120  co. 2

Altri parametri e norme interposte