Sentenza 325/2010 (ECLI:IT:COST:2010:325)
Massima numero 35102
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
03/11/2010; Decisione del
03/11/2010
Deposito del 17/11/2010; Pubblicazione in G. U. 24/11/2010
Titolo
Ambiente - Norme della Regione Liguria - Gestione dei servizi pubblici locali - Previsione della competenza dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale (AATO) a provvedere all'affidamento del servizio idrico integrato con richiamo delle forme di gestione di cui all'art. 113, comma 5, TUEL - Ricorso del Governo - Eccepita cessazione della materia contendere per intervenuta abrogazione delle competenze delle AATO prima della loro istituzione ad opera della Regione - Reiezione.
Ambiente - Norme della Regione Liguria - Gestione dei servizi pubblici locali - Previsione della competenza dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale (AATO) a provvedere all'affidamento del servizio idrico integrato con richiamo delle forme di gestione di cui all'art. 113, comma 5, TUEL - Ricorso del Governo - Eccepita cessazione della materia contendere per intervenuta abrogazione delle competenze delle AATO prima della loro istituzione ad opera della Regione - Reiezione.
Testo
Va rigettata l'eccezione di cessazione della materia del contendere della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4, della legge della Regione Liguria 28 ottobre 2008, in quanto la disposizione denunciata, non ha avuto in concreto alcuna applicazione e non potrà averne, in quanto le Autorità d'ambito territoriale ottimale (AATO) sono state abolite dal decreto-legge n. 135 del 2009 prima che nella Regione si procedesse alla loro istituzione. La materia del contendere non è cessata, perché il decreto-legge n. 135 del 2009 non ha soppresso le Autorità d'àmbito con effetto immediato. V'è, dunque, la possibilità che tali Autorità vengano ancora istituite ed operino fino al termine fissato dalla legge per la loro soppressione e, cioè, fino al termine di un anno indicato dall'art. 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
Va rigettata l'eccezione di cessazione della materia del contendere della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4, della legge della Regione Liguria 28 ottobre 2008, in quanto la disposizione denunciata, non ha avuto in concreto alcuna applicazione e non potrà averne, in quanto le Autorità d'ambito territoriale ottimale (AATO) sono state abolite dal decreto-legge n. 135 del 2009 prima che nella Regione si procedesse alla loro istituzione. La materia del contendere non è cessata, perché il decreto-legge n. 135 del 2009 non ha soppresso le Autorità d'àmbito con effetto immediato. V'è, dunque, la possibilità che tali Autorità vengano ancora istituite ed operino fino al termine fissato dalla legge per la loro soppressione e, cioè, fino al termine di un anno indicato dall'art. 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Liguria
28/10/2008
n. 39
art. 4
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legge 25/06/2008
n. 112
art. 23 bis
co. 2
decreto legge 25/06/2008
n. 112
art. 23 bis
co. 3
decreto legge 25/06/2008
n. 112
art. 23 bis
co. 11
legge 06/08/2008
n. 133
art. nel testo originario